Sindrome di Alienazione Parentale: uno sguardo psico-giuridico del fenomeno

 In Sul Filo del Diritto, N. 1 - marzo 2017, Anno 8

Il forte incremento di separazioni e divorzi, a scapito del tradizionale modello di famiglia che sta subendo un’involuzione, importa la necessaria esigenza di garantire – comunque – il diritto fondamentale dei minori a mantenere intatti i vincoli affettivi attraverso una adeguata relazione genitoriale. Il momento della separazione origina per l’intero nucleo familiare e quindi non solo per la coppia, ma anche per i figli, un passaggio doloroso di necessaria riorganizzazione sia individuale che famigliare. Passaggio che di conseguenza richiede maturità e sensibilità degli adulti separandi, affinché si possa attuare una netta distinzione tra il loro ruolo coniugale ed il loro ruolo di padre e madre.

Questo nella idealità. Nella realtà purtroppo non sono pochi i casi in cui uno dei genitori – o entrambi –, crea ostacoli alla relazione dei figli verso l’altro genitore. Coinvolgere i figli nelle problematiche di coppia al fine di farli ‘schierare’ dalla propria parte ingenera sentimenti conflittuali e/o di stress nei minori, se non anche ruoli attivi di opposizione verso uno dei genitori e a volte di entrambi. Infatti, una delle forme più ‘sottili’ di maltrattamento infantile, che produce un grave danno al benessere emozionale e di conseguenza un importante impedimento al sano sviluppo dei minori, è proprio il catapultare i figli nei conflitti, spesso ‘velenosi’, richiedendo loro, più o meno esplicitamente, di ‘influenzare’, con la propria ‘testimonianza’, l’immagine, anche pubblica, del coniuge considerato ‘perdente’: indebite pressioni psicologiche che in ambito medico prendono il nome di PAS. Ovvero Sindrome di Alienazione Parentale (Parental Alienation Syndrome).

In ambito giudiziario i figli vendono usati e strumentalizzati all’interno del procedimento di separazione: armi di difesa, per squalificarsi a vicenda e imputarsi le responsabilità fallimentari del rapporto di coppia.

Il più grande studioso della Sindrome, lo Psichiatra nordamericano Richard Gardner, nel 1985 la definì come: «un disturbo che insorge principalmente nel contesto delle cause per la custodia dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: una campagna che non ha giustificazioni. Essa è il risultato della combinazione di una programmazione (lavaggio del cervello) effettuata dal genitore indottrinante e del contributo dato dal bambino in proprio, alla denigrazione del genitore bersaglio».

Nel modello di Gardner la PAS si manifesta quando un genitore (alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (alienato), in cui il minore svolge un ruolo attivo. Essa può essere considerata una vera e propria forma di abuso psico-emotivo nei confronti di un figlio che, a prescindere dalla età, è duttile, malleabile, dominabile e suggestionabile dalle condotte, azioni, pensieri e scelte del genitore collocatario per il solo fatto di essere a più stretto contatto vuoi fisico, vuoi temporale, vuoi logistico con lo stesso.

Quello della PAS è un argomento intorno al quale solo di recente si è manifestato l’interesse di studiosi, psicologi, psichiatri, medici e giuristi, e a tutt’oggi è oggetto di numerose controversie all’interno della comunità scientifica internazionale. Data la confusione concettuale che caratterizza la diagnosi e l’assenza di strumenti validi e affidabili per accertarne l’esistenza, sono stati condotti pochissimi studi empirici per investigare la sua validità scientifica. Proprio per queste ragioni la PAS non è inclusa nell’attuale manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, per cui il costrutto stesso di PAS come ‘sindrome’ psicologica sta evolvendo maggiormente verso quello di “disturbo” della relazione parentale in un’ottica quindi meno psicopatologica e più familiare-sociale.

Nonostante la contesa in essere per un corretto inquadramento scientifico, il fenomeno de quo merita molta più attenzione di quella finora prestata, attesi per un verso il modo subdolo e nel contempo – oserei dire – naturale e spontaneo, pervicace e routinario che ha di presentarsi nelle situazioni di crisi familiare, e per altro verso la difficoltà di effettuare una compiuta diagnosi, per la quale si rende necessario sottoporre ad analisi le interazioni di almeno tre protagonisti: madre, padre e bambino, in buona percentuale figlio unico. Nella triade naturalmente il soggetto da tutelare è necessariamente la parte più ‘debole’, ovvero il minore. Il quale nella diatriba svolge un doppio ruolo, sia di protagonista che di vittima. Triangolato e risucchiato nel conflitto genitoriale duale, mostrando frequentemente problematiche di identità, che vanno a ripercuotersi in maniera negativa sul suo equilibrio emozionale. Secondo la dottrina i bambini coinvolti hanno una forte probabilità di diventare ‘invalidi’ emozionalmente e ‘rigidi’ intellettualmente (Aquilar, 2004).

Fondamentale per la comprensione della PAS è che essa per manifestarsi ha necessità di un rifiuto immotivato del figlio a mantenere i rapporti con il genitore non affidatario, accompagnato da una forte e ingiustificata campagna di denigrazione di quest’ultimo. Inoltre il minore deve instaurare, attraverso metodologie ‘volute’, un rapporto quasi simbiotico con il genitore alienante (quasi sempre genitore collocatario). Una delle ragioni di detto comportamento vendicativo, da parte del genitore collocatario, va ricercata nel suo sentirsi – spesso a torto –, vittima di un ingiustificato fallimento della propria esistenza o vita di coppia, percependo come sua unica ragione di vita il ‘danneggiare’ l’ex coniuge per i presunti torti subiti. Dove la separazione e il divorzio conflittuale rappresentano la somma espressione della punizione.

Altra ragione del comportamento manipolatorio può essere ricercata nel timore di essere abbandonato anche dal figlio e pertanto percependosi quale genitore psicologicamente più debole cerca di averne il totale controllo, esternando un amore di tipo possessivo e totalizzante. In questo quadro il genitore bersaglio, che solitamente risulta essere un genitore adeguato, ma quasi sempre si con una personalità passiva o che comunque, per vari motivi, ne assume il comportamento. Generalmente è un genitore che si lascia ‘guidare’ nelle questioni riguardanti l’affidamento dei figli o le condizioni di separazione, condotta che favorisce l’acquisizione di potere dell’ex partner, verosimilmente ‘complice’ il timore di peggiorare la situazione del figlio affetto da PAS qualora cercasse di imporre le sue ragioni.

Il “programming”, che si osserva nelle situazioni in cui la PAS è presente, è, spesso, un comportamento presente già da diverso tempo all’interno della famiglia e che, semplicemente, aumenta di significatività dopo la separazione. Il genitore alienante è considerato il principale responsabile della programmazione del bambino, poiché è colui che mette in moto ed alimenta agli occhi del bambino la macchina della denigrazione, ricorrendo ad un sistema di valori morali, religiosi, filosofici, personali, sociali, ecc. per demolire la figura del genitore bersaglio e raggiungere lo scopo di distruggere la relazione tra l’altro genitore e il proprio figlio .

Il c.d. “lavaggio del cervello” del genitore alienante si estrinseca attraverso cinque fasi della programmazione:

  1. guadagnare accondiscendenza del minore che, proprio per questo motivo, deve essere dotato di un adeguato livello di sviluppo cognitivo e morale;
  2. . verificare c
    ontinuamente l’efficacia della programmazione, attraverso domande mirate del tipo: “Sono un buon genitore?”;
  3. misurazione della lealtà del bambino nei propri confronti;
  4. estensione del programma di denigrazione sulle persone che si sono alleate con l’altro genitore e su tutto ciò che lo riguarda (anche gli oggetti o gli animali che gli appartengono);
  5. mantenimento del programma.

La programmazione si estrinseca attraverso complessi meccanismi psicologici di induzione, introiezione e proiezione, attraverso i quali il genitore alienante espropria il figlio del suo naturale sentimento d’amore nei confronti del genitore-bersaglio e sostituisce la sua realtà affettiva con la propria. L’alienante agisce non solo a livello logico-verbale, ma soprattutto su un piano comunicativo che coinvolge la sfera emozionale e semantica servendosi di canali extra-verbali: egli comunica anche senza parlare, andando ad incidere sugli atteggiamenti, le motivazioni, le aspettative e i comportamenti del figlio.

Proprio per tale motivo gli studiosi parlano di una fortissima analogia tra ipnosi e manovre di alienazione: così come le tecniche di induzione ipnotiche influenzano il soggetto in modo che egli faccia qualche cosa che gli è suggerito e al tempo stesso neghi che egli stia facendo quel qualcosa, allo stesso modo nei bambini alienati si ritrova quasi sempre la negazione del suggerimento esterno. Il lavoro dell’alienante è sottile e subdolo, ma al contempo solo parzialmente consapevole, risultando, forse proprio per questo motivo, più incisivo, rendendo particolarmente ardua l’individuazione dei meccanismi comunicativi e relazionali coinvolti, per comprendere e risolvere le articolate dinamiche poste alla base del complesso fenomeno.

In questo oscuro meccanismo, molto spesso i figli, nella fase iniziale, si trincerano assumendo un comportamento oppositivo con un debole rifiuto, eludendo l’ascolto o limitandosi a tacere, quasi a voler porre delle barriere a propria difesa, ma poi nel tempo finiscono col cedere, caricando su di sé, oltre alla propria personale sofferenza per la separazione dei genitore, anche quella del genitore programmante, il quale, proprio in quanto persona adulta e dotata di maggiore forza, riesce quasi ad imporre il dominio della propria sofferenza e dei propri bisogni. In virtù di questo sottile quanto logorante lavoro psicologico ed emotivo, i bambini finiscono col cedere alla programmazione, soprattutto quelli psicologicamente ed emotivamente più fragili e meno difesi o che entrano nella separazione dei genitori con molti problemi ancora irrisolti.

La programmazione viene praticata dal genitore alienante attuando una serie di tecniche comportamentali e comunicative precise:

  • Negazione dell’esistenza dell’altro.
  • Ripetuti attacchi all’altro in forma indiretta, subito negati.
  • Mettere sempre il figlio in posizione di giudice dei comportamenti scorretti dell’altro.
  • Manipolazione delle circostanze a proprio favore e a svantaggio dell’altro.
  • Disapprovazione dell’altro con lo spostamento verso la sua “malattia”.
  • Costante tentativo di alleare il figlio con il proprio pensiero e giudizio.
  • Drammatizzare gli eventi facendone una “tragedia della moralità”.
  • Minacciare un calo d’affetto nel caso il figlio si riavvicinasse all’altro.
  • Ricordare costantemente di essere il genitore migliore.
  • Sottolineare di essere l’unico capace di prendersi cura dei figli (l’altro è inaffidabile).
  • Ridescrivere la realtà o il passato per creare dei dubbi nei figli sul rapporto con l’altro.

Adottando comportamenti e strategie ostacolanti:

  • Rifiutare di passare la chiamata telefonica ai figli.
  • Organizzare varie attività con i figli durante il periodo in cui l’altro genitore deve normalmente esercitare il suo diritto di visita.
  • Presentare al nuovo compagno i figli come “nuova madre” o “nuovo padre”.
  • Ricevere la posta o i pacchetti indirizzati ai figli.
  • Svalutare ed insultare l’altro genitore davanti ai figli.
  • Rifiutarsi di informare l’altro genitore di attività nelle quali siano coinvolti i figli (partite, sportive, recite teatrali, attività scolastiche, ecc.).
  • Parlare in maniera sgradevole del nuovo compagno dell’altro genitore.
  • Impedire all’altro genitore di esercitare il suo diritto di visita.
  • ‘Dimenticarsi’ di avvisare l’altro genitore di appuntamenti importanti (dentista, medico, psicologo, ecc.).
  • Coinvolgere le persone vicine (la propria madre, il nuovo coniuge, ecc.) nel ‘lavaggio del cervello’ dei figli.
  • Prendere decisioni importanti a proposito dei figli senza consultare l’altro genitore (scelte religiose, scelta della scuola, ecc.).
  • Cambiare (o provare a cambiare) il cognome o il nome del figlio.
  • Impedire all’altro genitore l’accesso ai risultati scolastici o medici dei figli.
  • Andare in vacanza o altrove senza i figli e lasciarli con un’altra persona, anche se l’altro genitore è disponibile e disposto ad occuparsene.
  • Dire ai figli che i vestiti o le cose che l’altro genitore ha comprato loro sono brutte, proibendo loro di indossarle ed usarle.
  • Minacciare di castigo i figli se si azzardano a chiamare, scrivere o contattare l’altro genitore qualsiasi sia la maniera.
  • Rimproverare l’altro genitore come responsabile di un cattivo comportamento dei figli.

Questo sottile lavorio psicologico causa nel minore un forte rifiuto a mantenere buoni rapporti con il genitore non affidatario, non bisogna però pensare che il ruolo svolto dal minore in questa campagna di denigrazione sia marginale ma al contrario è piuttosto attivo, in quanto la manipolazione delle informazioni raggiungono il suo livello cognitivo, influenzando le sue credenze e trasformandolo in ‘giudice’ del genitore-bersaglio.

 

Gli effetti della PAS

Gli effetti della sindrome di alienazione sui figli dipendono da diverse varianti, quali:

  • severità del programma;
  • tipo di tecniche di ‘lavaggio del cervello’ utilizzate;
  • intensità con cui viene portato avanti il programma;
  • età, fase di sviluppo e risorse personali del figlio;
  • durata ed intensità del coinvolgimento del figlio nel conflitto coniugale.

La sindrome è determinata da manipolazione dell’adulto abusante inducente a sentimenti di rabbia, ostilità e malevolenza nel minore, a prescindere dal fatto che il genitore programmante ne sia più o meno consapevole, per come sopra già esposto, per cui l’effetto che si produce sul figlio è sempre un grave lutto di una parte di sé, oltre alla perdita del rapporto con il genitore-bersaglio, che è uno degli effetti più devastanti della PAS.

Il genitore-bersaglio inizialmente rimane rispettosamente disarmato e sofferente di fronte alla volontà di allontanamento dimostratagli dal figlio e per suo amore inizialmente subisce e, cercando di comprendere, si mostra ‘debole’ e ‘impotente’, ma successivamente passa dalla rabbia repressa alla protesta, poi alla confusione ed alla depressione.

Nel tempo molti genitori-bersaglio, scoraggiati, finiscono col desistere nei loro inutili tentativi di vedere i figli e di trascorrere un del tempo con loro allo scopo di mantenere un rapporto equilibrato.

Tale perdita di rapporto con il genitore-bersaglio produrrà, a lungo termine, effetti devastanti sulla psiche del figlio, che si ritroverà
a lottare, in futuro, con forti sensi di colpa per il comportamento assunto nei confronti del genitore, cui si affiancheranno paure di abbandono date dalla possibile perdita dell’amore del genitore programmante. Sovente i figli escono da questa ambivalenza con strategie autodistruttive, auto-colpevolizzanti e autolesioniste ed è stata comprovata una elevata predisposizione dei figli alienati a diventare genitori programmanti.

Dal momento che durante la programmazione questi ragazzi è quasi certo che sviluppino potenti sentimenti di ostilità, per darne libero sfogo agiscono assumendo atteggiamenti irrispettosi, non collaboranti, ostili, maleducati, ricattatori, vanno male a scuola, e fanno della manipolazione uno strumento relazionale.

Presentano quasi sempre disturbi dell’identità, sovente della sfera sessuale, sono più vulnerabili ai cambiamenti, regrediscono a livello morale e continuano a operare anche oltre l’adolescenza una netta dicotomia tra bene e male. A complicare il tutto c’è l’effettivo abbandono da parte del genitore-bersaglio il quale, prostrato dai continui rifiuti del figlio di inter-relazionarsi, getta la spugna.

È evidente che trattasi di uno scenario di grave violenza psicologica ai danni di un bambino o di un adolescente, capace di produrre effetti devastanti sul suo sviluppo ed equilibrio psico-emotivo, anche a lungo termine, ravvisandosi anche la possibile conseguenze della distruzione del legame parentale con l’altro genitore per tutta la vita.

 

Un intervento interdisciplinare

Come ogni altro problema, il primo passo per la risoluzione del fenomeno de quo è quello di riconoscerlo come tale, e quindi avviare percorsi formativi indirizzati alle diverse figure professionali competenti, sì da poter congiuntamente avviare programmi di intervento specifici in soccorso ai soggetti affetti dalla PAS.

La professionalità è tanto più richiesta quando la PAS entra in contatto con il sistema legale e diventa una “Sindrome Giuridica Familiare”, per cui avvocati, giudici, periti e altri professionisti coinvolti, assumono una responsabilità sulla sua continuità.

La PAS può essere ‘sanata’ all’interno di un contesto giuridico e peritale, che richiede la collaborazione congiunta sia di psicologi che di operatori della giustizia (mediatori, avvocati, giudici, periti), con l’applicazione di protocolli terapeutici che prendano in carico tutta la famiglia.

Il primo e fondamentale intervento deve avvenire sui genitori ed è volto a sviluppare auto-consapevolezza di quanto sta avvenendo nella dinamica familiare, prendendo coscienza della situazione patologica in cui versa il nucleo familiare Sarà richiesto ad ognuno dei genitori di modificare comportamenti ed atteggiamenti, introducendo punti di vista diversi e cercando di far nascere nuove letture nelle dinamiche relazionali, presenti e passate della famiglia separata.

Intraprendere un percorso che porti alla consapevolezza delle storture createsi all’interno del nucleo familiare è di fondamentale importanza.

Quanto al genitore alienato, emblematica è la circostanza che egli sia quasi sempre confuso a proposito di cosa stia accadendo ed incapace di gestire il rapporto coi figli. Per tali ragioni quanto più riceverà informazioni e spiegazioni sul meccanismo della sindrome, tanto più riuscirà a dominare e comprendere – con corrette reazioni – le ostilità dei figli.

Innanzi tutto, deve essere rassicurato rispetto alla paura di non essere più amato dai figli, muovendo dal paradosso che proprio la loro avversione fa comprendere che egli non effettivamente indifferente ai propri figli. Il genitore-alienato deve, inoltre, essere aiutato a ‘tener duro’, e a comprendere le vere motivazione delle svalutazioni manifestate dai figli. Deve essere aiutato a capire che l’ostilità è una sceneggiata in favore del genitore programmante, messa in atto dal figlio attraverso un complesso meccanismo psicologico per paura di perdere l’affetto del genitore-alienante ove mai esprimesse affetto verso il genitore-alienato.

Quanto ai figli manipolati, gli operatori dovranno sforzarsi di indirizzarli nella giusta prospettazione della realtà, favorendo una frequentazione priva di ostacoli ed influenze del genitore-alienante al fine di consentire loro di poter sperimentare direttamente che il genitore-alienato non è così disprezzabile o pericoloso come pensavano.

Considerata necessaria ed indispensabile la frequentazione tra genitore escluso e figli, posto che i contatti, la comunicazione ed il confronto – sia pure infuocati – tra gli stessi rappresentino valvole di sfogo ed occasioni costruttive e riflessive, il nostro ordinamento garantisce al genitore, ostacolato negli incontri coi propri figli, lo strumento del ricorso al Tribunale territorialmente competente, ovverosia quello del luogo di residenza del minore, per vedersi riconosciuto il diritto ad un corretto svolgimento delle modalità di visita.

La condotta posta in essere dall’ex coniuge o dall’ex convivente volta ad ostacolare tale diritto è sanzionabile dal punto di vista sia civile che penale.

In ambito civilistico, si può dar corso al procedimento disciplinato dall’art. 709 ter c.p.c. per ottenere il ripristino delle corrette modalità di visita impedite nonché il risarcimento del danno che il minore ed il genitore non collocatario possono aver subìto dalla pregiudizievole condotta antigiuridica del genitore inadempiente.

Tali comportamenti sono perseguiti anche penalmente ai sensi dell’art. 388 c.p., norma che punisce la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale, condotta che può essere commissiva od omissiva.

Il genitore collocatario ha l’obbligo giuridico – oltre che il dovere morale – di favorire gli incontri dei figli con l’altro genitore, non solo accondiscendendo alle richieste del coniuge ma spronandoli attivamente, in quanto l’impedimento commissivo o omissivo si riflette negativamente sulla psicologia ed evoluzione dei minori.

Le norme sopra citate sono poste a tutelare il diritto del minore alla bi-genitorialità, inteso come diritto e soprattutto traguardo dello stesso e non dei genitori, nonché presupposto indefettibile per un corretto ed armonico sviluppo della personalità del minore. L’affidamento non è più solo la rivendicazione dei diritti di un genitore, trattandosi di diritto relazionale biunivoco, ma soprattutto diritto dei figli che va rispettato nel loro superiore interesse (art. 3 c 1 Convenzione di New York del 20/11/1989).

L’incisiva riforma del 2006, raccogliendo gli appelli che da molti anni agitavano gli operatori del diritto, da un lato, e i fruitori dello stesso, dall’altro, con un radicale cambio di mentalità ha parificato la responsabilità dei genitori verso i figli, come diritto del minore a ricevere cura, educazione, istruzione (ed amore, anche se questo non è scritto sui codici), da entrambi, pur se separati. Si è così istituita la forma di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando residuale l’affidamento esclusivo ad uno solo di essi.

Tali capisaldi nella disciplina delle relazioni familiari, hanno trovato continuità anche nella recente riforma del diritto di famiglia, attuata con il d.lgs. 28.12.2013 n. 154.

Il concetto di “potestà genitoriale” è stato sostituito da quello di “responsabilità genitoriale” – che secondo il modello europeo è da intendersi come «i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita» (art. 2, n. 7 Reg. CE n. 2201/2003).

Il principio ispiratore che caratterizza tutta la nuova legge sulla filiazione è quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.

L’art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs 154/13, prevede testualmente che «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». La norma esplicita che il minore deve conservare il rapporto con entrambi i genitori, ricevere cure da entrambi, con la previsione di una forma di mantenimento diretto. L’affidamento non è più la rivendicazione dei diritti di un genitore, bensì diritto dei figli che va rispettato nel loro superiore interesse.

Tale fondamentale principio è stato convalidato anche a livello europeo giacché rappresenta un punto cardine dell’intera disciplina di tutela dei minori. Esemplificativo di ciò è una recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez. II, sentenza 17 dicembre 2013; Pres. Karakas. N.S. c. Italia), con cui la CEDU ha condannato l’Italia per aver omesso di profondere un impegno adeguato e sufficiente a far rispettare il diritto di frequentazione del genitore non convivente (nella specie, il padre), violando, così, il suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione. Nella specie, a seguito della separazione di una coppia non coniugata, la madre tornava a vivere con il figlio minore (all’epoca di cinque anni) presso i suoi genitori, mentre il padre, sin da subito, veniva ostacolato nell’esercizio del suo diritto di frequentare il figlio. Nonostante numerosi provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni, molti dei quali rimasti ineseguiti per l’atteggiamento della madre, l’evoluzione del rapporto tra padre e figlio subiva un progressivo peggioramento, fino al punto che il minore si rifiutava di vedere il genitore e viveva una situazione di stress in occasione degli incontri con il padre, mentre quest’ultimo, preso atto di ciò, decideva di rinunciare a detti incontri per il bene del figlioletto. La Corte Europea ha rilevato che il Tribunale per i Minorenni, pur trovandosi di fronte ad una situazione molto difficile (dovuta, principalmente, alla tensione esistente fra i genitori), non aveva fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esso per facilitare il diritto di frequentazione del padre, dal momento che si era limitato ad adottare misure automatiche e stereotipate (quali gli ordini ai genitori di collaborare e di eseguire le sue decisioni), venendo meno al suo dovere di adottare misure concrete (anche coercitive nei confronti della madre), al fine di indurre gli interessati ad una migliore collaborazione e consistenti, nella specie, nel garantire un sostegno psicologico al minore in vista di un percorso di riavvicinamento al padre.

Appare opportuno evidenziare che la Corte Europea, con la citata pronuncia, ha ribadito la fondamentale importanza di attuare rapidamente le decisioni relative all’affidamento dei figli, sul rilievo che «il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente» , ed inoltre è sintomatica del valore attribuito, a livello internazionale, alla relazione genitore-figlio, nell’esclusivo e fondamentale interesse di quest’ultimo ed in vista di un corretto sviluppo della sua persona. Medesima esaltazione del diritto alla bi-genitorialità è data rinvenirsi anche nell’orientamento dei Giudici di italiani.

In particolare non si può non citare la Sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nr. 7041/2013 del 20 marzo 2013, che si caratterizza per essere stata una delle prime pronunce in cui ha trovato ingresso il concetto di PAS, individuata come sindrome neuropsichiatrica che colpisce i bambini contesi tra due genitori in fase di separazione e comunque di crisi coniugale. I Supremi Giudici riconoscevano come l’atto di un genitore che porti e conforti un figlio ad escludere l’altro genitore, rappresenta un importante fattore di rischio evolutivo, per l’instaurarsi di diversi disturbi di interesse psicopatologico.

Una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6919) è sicuramente destinata a rappresentare lo spartiacque in questa materia, caratterizzandosi, al cospetto di dati di fatto, di pragmaticità. In definitiva la Suprema Corte pone come unico obiettivo il benessere del minore, per cui non c’è bisogno di disquisire, in astratto, sul fatto se esista o meno la PAS o se sia catalogabile tra le patologie cliniche accertabili. Basta semplicemente avere riguardo al caso concreto, ossia verificare se, davvero, vi sia il tentativo di allontanamento dei figli da uno dei due genitori, allontanamento provocato dal comportamento colpevole dell’altro. Una volta verificato ciò – al di là se la PAS sia una patologia effettiva o meno – di certo il genitore colpevole perde l’affidamento del figlio.

Inoltre gli Ermellini hanno chiarito che il giudice chiamato a decidere sull’affidamento dei figli minori, può accertare la Sindrome di Alienazione Parentale denunciata da uno dei genitori anche tramite presunzioni. In pratica quando un genitore lamenta l’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, a causa delle subdole condotte dell’ex, il giudice non è necessariamente tenuto a fornire un giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia in questione, ma si può limitare a verificare la veridicità in fatto dei comportamenti tenuti dall’altro.

Con tale importantissima pronuncia i Supremi Giudici hanno ribadito e rafforzato il principio ispiratore di tutta la nuova legge sulla filiazione, che è quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse che vi si ponga in contrasto.

 

Conclusioni

La separazione è un momento di rottura all’interno di ogni compagine familiare ed è un evento che comporta una necessaria riorganizzazione delle relazioni familiari attraverso il mantenimento delle funzioni precipue di un padre ed una madre impegnati in un progetto condiviso di genitorialità. Richiede, in definitiva, agli adulti l’esplicazione della capacità di scindere l’area della coniugalità da quella della genitorialità, attuando un netto distinguo tra ruolo di coniuge e ruolo di genitore, nella piena ed assoluta consapevolezza che l’interesse del figlio è quello di disporre di entrambi i genitori, ognuno dei quali sia capace di collaborare e favorire i rapporti con l’altro genitore e con il relativo ramo parentale.

È di fondamentale importanza che, nelle ipotesi in cui ciò non avvenga e si manifestano i primi segni della PAS, i professionisti coinvolti (avvocati, psicologi, mediatori, periti) siano preparati ad individuare, affrontare ed avviare un percorso riparatore, trattandosi di fenomenologia destinata a r
adicarsi con maggiore probabilità ed aggressività nelle fattispecie di figli contesi a seguito ed in occasione di separazione personale dei coniugi.

La Sindrome di Alienazione Parentale ha una nascita e uno sviluppo silenti. Per questo motivo non è semplice realizzarne la sopravvenienza e capire di trovarsi davanti al fenomeno fino a che lo stesso non esplode nelle sue più vistose ed accanite manifestazioni.

Il compito dei professionisti coinvolti è quello di riuscire ad inserirsi all’interno di una scenario familiare critico ed avviare con il nucleo familiare coinvolto un percorso di riedificazione familiare, sicuramente tortuoso quanto doloroso, evitando che il fallimento di coppia e il disorientamento dei familiari e dei minori inaspriscano ulteriormente una situazione già compromessa. L’unico modo per evitare questo danno aggiuntivo è che i professionisti dell’ambito giudiziario e quelli dell’ambito psicologico imparino a lavorare fianco a fianco, sia per tutelare i diritti di ognuno, sia per cercare di ridare un senso ed una progettualità alle famiglie separate.

Fino a quando non verranno prese in considerazione le motivazioni, perlopiù inconsce o non dichiarate, che animano i conflitti familiari, difficilmente la giustizia, da sola, riuscirà a gestire efficacemente le separazioni coniugali ed i rapporti filiali.

 

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