Nuovi orizzonti professionali alla luce della Legge 4/2013

 In ProfessioneFormazione, Anno 4, N. 4 - dicembre 2013

Ed eccoci arrivati all’articolo 5 (Contenuti degli elementi informativi):

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell’associazione;

e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.

Per le associazioni che non risponderanno ai criteri sopra elencati, si prevede che:

a) non potranno aspirare a comparire nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, e dunque beneficiare di pubblica visibilità sotto l’egida di un organismo istituzionale;

b) saranno chiamate a cambiare profondamente il proprio assetto e la modalità di relazionarsi con gli associati e con i consumatori, oltre che con gli altri competitors, e anche questo sarà un bene poiché innalzerà la qualità dei servizi offerti e contribuirà a fare chiarezza.

Questo inoltre consentirà una maggiore trasparenza e garanzia per gli utenti ed una corretta concorrenza tra associazioni.

Il successivo articolo 6 (Autoregolamentazione volontaria) introduce la possibilità per il professionista di auto-regolamentarsi attraverso le così dette norme tecniche UNI:

1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1.

Comincio subito col dire, onde liberare il campo da equivoci e giocare fin dall’inizio a carte scoperte, che guardo a questo articolo con un certo sospetto ed anche con un po’ di perplessità.

Sono infatti consapevole che l’inserimento di questo articolo nel testo di legge è frutto di una mediazione. Come associazione professionale di categoria non siamo molto favorevoli all’adozione, da parte dei professionisti, dell’autoregolamentazione su base volontaria, almeno per come si sta prospettando in questo momento.

Fin da subito ci siamo resi conto che la norma UNI rischiava di prendere una deriva marcatamente commerciale, ed i nostri timori – purtroppo – si sono rivelati fondati con il passare del tempo: assistiamo infatti alla costituzione di società ad hoc con lo scopo di promuovere la certificazione UNI.

Come associazione cercheremo di interpellare le altre associazioni professionali per valutare il da farsi. Dal nostro punto di vista potrebbe essere utile costituire nel prossimo futuro un organismo di certificazione composto dalle stesse associazioni professionali (così come previsto dal successivo comma 1 dell’articolo 9), così da evitare che qualcuno si approfitti (e profitti) sulla norma tecnica UNI.

Il successivo due articolo 7 (Sistema di attestazione):

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;

e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

e articolo 8 (Validità dell’attestazione), individuano le linee guida relative al così detto “attestato di competenza”:

1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

L’attestato di competenza (nel caso di AssoCounseling è il Certificato di Competenza Professionale in Counseling) è una particolare credenziale che attesta il possesso, da parte del professionista, di specifiche competenze nonché di una precisa assunzione di responsabilità – vigilata dall’associazione – da parte dello stesso nei confronti di alcuni precisi obblighi: l’aggiornamento permanente, la supervisione, il rispetto del codice deontologico, etc.

Inutile dire che come associazione siamo molto soddisfatti anche di questi due articoli, poiché vanno nella direzione di favorire la trasparenza nei confronti dei consumatori.

L’articolo 9 (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI) prevede la possibilità per le associazioni e le federazioni di professionisti di partecipare all’elaborazione delle norme UNI e dunque ai tavoli tecnici.

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

La differenza principale tra l’attestazione di qualificazione professionale rilasciata da un’associazione e una certificazione di conformità alle norme tecniche UNI, consiste nel fatto che la prima è una sorta di video in movimento che percorre tutta la vita lavorativa del professionista, mentre la seconda si riduce ad una mera fotografia statica.

L’associazione professionale di categoria segue il professionista costantemente e costantemente ne verifica le competenze: verifiche in ingresso e verifiche in itinere: iter formativo, rispetto del codice deontologico, assolvimento dell’obbligo di aggiornamento permanente, nel caso del counseling assolvimento dell’obbligo di supervisione, nel caso della nostra associazione obbligo di stipulare un’assicurazione per responsabilità professionale.

L’articolo 10 (Vigilanza e sanzioni):

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

e l’articolo 11 (Clausola di neutralità finanziaria):

1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

definiscono un altro punto interessante: il Ministero competente è quello dello Sviluppo Economico, certamente più neutrale e meno interessato rispetto al Ministero di Giustizia, Ministero che compariva in tutte le altre proposte di legge come organo vigilante e che tutti sappiamo essere ben saldamente legato a poteri forti quali l’Ordine degli Avvocati (da sempre, insieme all’Ordine dei commercialisti, quello più restio alla riforma delle professioni).

La logica sottesa a tutto l’impianto normativo è molto semplice: non è necessario, ai fini della tutela del cliente, istituire nuovi ordini professionali, giacché il Codice civile, quello penale ed il Codice del consumo sono strumenti più che sufficienti a garantire l’utenza.

Un passo in avanti non da poco, che si lascia alle spalle un’impostazione delle professioni (quella ordinistica) anacronistica e ormai incapace di rispondere alle richieste della società.

Bibliografia

Angelo Deiana, Associazioni professionali 2.0, Milano, Gruppo24ore, 2013

Angelo Deiana, Il capitalismo intellettuale, Milano, Sperling & Kupfer Editori, 2007

Angelo Deiana, Stefano Paneforte, Il futuro delle associazioni professionali, Milano, Gruppo24ore, 2010

Federico Butera et. al., I lavoratori della conoscenza, Milano, Franco Angeli, 1997

Giuseppe Lupoi, Finalmente! Ora lo possiamo dire. In «Il Giornale delle Partite IVA», anno 5, numero 25, p. 18, Milano, GIVA, 2013

Giuseppe Lupoi, Un piccolo virgulto che deve sbocciare. In «Il Giornale delle Partite IVA», anno 5, numero 27, p. 18, Milano, GIVA, 2013

Giuseppe Montanini, L’unità ritrovata. In «Il Giornale delle Partite IVA», anno 5, numero 25, p. 20, Milano, GIVA, 2013

OCSE, Competition in Professional Services. In «Journal of Competition Law and Policy», volume 3, numero 4, pp. 56-57, Parigi, OECD, 2002

Rolando Ciofi, La legge sulle professioni non regolamentate. In «AssoCounseling» (21 dicembre 2012), disponibile alla pagina: http://www.assocounseling.it/approfondimenti/articolo.asp?cod=832

Tommaso Valleri, Riforma delle professioni: altro giro, altra corsa. In «Simposio. Rivista di Psicologi e Psicoterapeuti», anno 4, numero 1, p. 7, Firenze, Mo.P.I., 2008

Tommaso Valleri, Una legge per le associazioni professionali. In «AssoCounseling» (15 maggio 2012), disponibile alla pagina: http://www.assocounseling.it/approfondimenti/articolo.asp?cod=721

Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2002

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 26 ottobre 2005 n. 206, Codice del consumo, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 (S.O. n. 162).

Legge 14 gennaio 2013 n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013.

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