L’evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e sammarinese
Bibliografia
Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, Comm. Consiliare, Rel. illustrativa per l’approvazione del nuovo codice penale, 1974.
Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, Comm. Consiliare, Rel. sul progetto del nuovo codice penale, 1974
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Fiandaca G., & Musco, E. (1995). Diritto penale: Parte generale (3rd ed.). Bologna: Zanichelli.
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Lemme, F. (1990). Plagio. In Enciclopedia Giuridica (Vol. XXIII, pp. 1-5).Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
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Selva, A. (2010). Commento al codice penale della Repubblica di San Marino (2nd ed.). San Marino: AIEP
Sentenze e atti normativi
Consiglio d’Europa, Raccomandazione n. 1412, giugno 1999.
DDL n. 1644/2008, «Introduzione dell’art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».
DDL n. 569/2008, «Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale».
DDL n. 3225/2007, «Introduzione dell’art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».
DDL n. 5511/2004, «Introduzione dell’art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».
DDL n. 5440/2004, «Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale».
DDL n. 4718/2004, «Introduzione dell’art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».
DDL n. 1777/2002, «Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale».
DDL n. 800/2001, «Norme per contrastare la manipolazione psicologica».
Codice penale della Repubblica di San Marino (1865). Pesaro: Annesio Nobili.
Congr. di Stato della Repubblica di San Marino, delibera 31 maggio 1968, n. 16.
Congr. di Stato della Repubblica di San Marino, delibera 25 luglio 1968, n. 1.
Cass. pen. sez. II°, 26 maggio 1961, Greco, in Giustizia penale, 1961, II, pp. 151 ss.
Corte Ass. Roma, sez. I°, 14 luglio 1968, in Archivio penale, pp. 322 ss.
Corte App. Roma, 28 novembre 1969, in Foro italiano, 1972, II, pp. 2 ss.
Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96, in Giurisprudenza costituzionale, 1981, pp. 806 ss., con nota critica di Grasso.
Repubblica di San Marino, legge 20 giugno 2008, n. 97 «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere».
[1] «Il dolo è sempre l’elemento soggettivo insito in tutte le forme di plagio come ritiene, pressoché costantemente, la dottrina» (Molè, 1982, p. 118, nota 1).
[2] Marziale fa riferimento ad un poetastro, tale Fidentino (Epigr., 1, 29-30) colpevole di essersi appropriato malamente dei suoi versi, i quali appaiono, pertanto, plagiati ossia fatti schiavi (Lemme, 1990).
[3] Si vedano anche il cap. 78 dell’Editto di Teodorico del VI° sec. e la Lex Visigothorum del V° e VI° sec., che prevede gravi sanzioni personali e patrimoniali a carico di uomini liberi e di servi che abbiano plagiato uomini liberi o servi altrui.
[4] Allo stesso modo, anche il Codice penale degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820); il Codice criminale degli Stati Estensi (1855) e il Codice penale sardo (1859).
[5] La disposizione già contenuta nell’art. 145 viene rubricata, nel Codice Rocco, «Riduzione in schiavitù» e inserita nell’art. 600, pur corrispondendo pedissequamente alla formulazione originaria prevista dallo Zanardelli.
[6] «La disposizione appare un po’ troppo vaga e indeterminata, poiché l’espressione “sottoporre al proprio potere” potrebbe dar luogo a interpretazioni eccessive e pericolose», come si legge nei Lavori preparatori del codice penale del 1928 (citati in Lemme, 1990).
[7] Trattasi di tipologie delittuose caratterizzate dalla mancata definizione aprioristica delle modalità lesive del bene protetto. Il ricorso a tale tecnica di incriminazione consente di apprestare una tutela assai estesa del medesimo, in ragione della sua importanza, sanzionandone tutte le possibili modalità di aggressione.
[8] L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di plagio continuato in danno di due giovani amici che, secondo l’accusa, erano stati da lui completamente soggiogati nell’ambito di una relazione omosessuale.
[9] Nei reati permanenti acquista rilevanza giuridica non solo l’attività del soggetto che realizza la lesione del bene protetto ma, altresì, quella successiva di mantenimento, per un apprezzabile lasso temporale, dello stato antigiuridico.
[10] Coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato, non richiedendosi il perseguimento di finalità ulteriori da parte dell’agente.
[11] Il riferimento è d’obbligo alla recente affermazione di gruppi a carattere pseudo religioso, esoterico e occultistico.
[12] Il Consiglio d’Europa, con Raccomandazione 1412 del giugno 1999, sollecita gli Stati membri a porre in essere specifici programmi di vigilanza e informazione preventiva in materia settaria, volti ad un’efficace tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili.
[13] Verrà riproposto dalla Sen. Casellati nel giugno 2006.
[14] Traduzione normativa della nozione di schiavitù dettata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926.
[15] La riscrittura dell’art. 600 c.p. italiano è avvenuta ad opera della novella legislativa n. 228 dell’11 novembre 2003.