Identificazione dattiloscopica: la realtà italiana

 In ScienzeForensi, Anno 3, N. 4 - dicembre 2012

“In Italia, nel settore giudiziario, è stata rievocata una norma irrazionale, che fissa il numero delle particolarità che debbono corrispondere tra due o più impronte digitaliper giudicarle provenienti dallo stesso polpastrello. Mi risulta che la predetta norma, nei procedimenti penali nei quali figurano accertamenti di identità di impronte digitali, ha disorientato gli esperti in dattiloscopia, gli avvocati e forse, conseguentemente, anche i magistrati”. (Sorrentino, 1972)

Le impronte digitali vengono classificate in quattro figure principali[1], fondamentalmente tale cliché trae origine dall’eventuale presenza sul tracciato papillare dei propri punti focali: il centro di figura ed il delta. Entrambi questi particolari sono originati dall’andamento delle creste cutanee che si riferiscono Marascio 01ai tre sistemi cui si raggruppano: il sistema marginale, dove le creste contornano il polpastrello; il sistema basale, con le linee papillari parallele al termine della falange ed il sistema centrale. Dal congiungimento dei sistemi appena descritti si hanno figure del tipo adelta, mancanti dei punti focali perché le linee del sistema basale, nel loro naturale decorso, s’innalzano sino a congiungersi con le creste marginali. Figure del tipo monodelta, caratterizzate dalla presenza di un centro di figura e da un delta, che si origina dall’intersezione dei tre sistemi anzidetti; figure del tipo concentrico caratterizzate dalla presenza di un centro figura dalla forma tondeggiante e da due delta. Seguono infine le figure composte, la cui denominazione origina dal suo particolare “centro” dove le linee papillari formano figure complesse che presenteranno due, o più, delta. Un accertamento di natura dattiloscopica vedrà dapprima l’operatore ricondurre la figura in analisi ad una di quelle appena descritte, così da poterla classificare, seguirà poi lo studio delle minutiae presenti, ossia di quei punti caratteristici che contribuiscono a rendere unica l’impronta, rappresentandone le discontinuità delle linee papillari. A questo punto bisogna fare un distinguo tra la dattiloscopia preventiva e quella giudiziaria: il primo settore interessa i fotosegnalamenti prodotti dalle FF.PP. per motivi di polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza; la seconda, invece, interessa gli accertamenti effettuati sui frammenti papillari repertati sulla scena di un reato. In entrambi i casi il particolare dato biometrico verrà comparato con le impronte censite nella banca dati A.F.I.S.[2] la cui alimentazione viene ben esposta nella figura 2, nel flow chart di W. Jansen, R. Daniellou, N. Cilleros.

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La dicotomia citata in precedenza, tra “preventiva” e “giudiziaria”, aiuta a far comprendere al lettore alcune modalità operative, tra l’altro già note al grande pubblico in funzione di quella forensics awareness derivante dall’effetto mediatico di taluni serial televisivi. Nel caso della dattiloscopia preventiva, l’operatore ha a sua disposizione tute le dieci impronte del soggetto sottoposto ai rilievi, queste vengono comparate con le corrispondente figure dei candidati proposte dal sistema di ricerca automatizzato. Con la “dattiloscopia giudiziaria” si verifica il contrario, dal frammento repertato sulla scena si cerca di risalire all’autore di quel reato, comparando il frammento stesso con le milioni d’impronte dei fotosegnalati, ed è proprio in questa sede che si può verificare come un semplice standard numerico sull’utilità di un’impronta ai fini identificativi, possa risultare poco efficace.

Considerazioni statistiche e giuridiche

L’identificazione dattiloscopica nel nostro Paese trae le sue fondamenta giuridiche nella sentenza 2559 del 14.11.1959 espressa dalla II° Sezione della Corte di Cassazione che pone in 16/17 il numero minimo di punti caratteristici uguali per forma, posizione ed orientamento utili per attribuire la paternità dell’impronta ovvero per considerarla utile per le future comparazioni[3]. Questa sentenza offre piena garanzia di attendibilità dal momento che è originata da considerazioni di natura statistica che la comunità scientifica internazionale ha fatto proprie, infatti:

  • vengono considerate affidabili le sole teorie scientifiche che nello stesso tempo ricevono un alto grado di conferma e resistono a più tentativi di falsificazione.
  • La teoria scientifica deve essere applicabile al caso concreto ed in sede dibattimentale i tecnici debbono poter verificare i metodi di accertamento utilizzati dalla controparte (peer review) [4].

In linea di massima il giudizio d’identità dattiloscopica è combattuto tra la mera indicazione quantitativa, dove protagonista, come già visto, è il raggiungimento di una soglia ben definita di minutiae, ovvero su un giudizio di carattere qualitativo, dove la presenza di particolari accidentalità contribuisce ad aumentare il convincimento dei tecnici e del Giudice. È interessante osservare come la tabella seguente descriva una frattura tra i vari paesi: il problema che si evince è quindi la mancanza di un comune indirizzo in materia.

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Assumendo una visione eurocentrica, ovviamente maggiormente prossima all’Italia, si potrebbe propendere invece per una definizione “quali-quantitativa” degli elementi oggetti di studio, una commistione delle modalità sinora descritte che garantirebbe una maggiore certezza nell’identificazione in funzione della contemporanea presenza di una soglia minima di punti individuati cui si aggiungerebbe l’analisi sulle accidentalità rinvenute, meglio ancora se poco ricorrenti a livello statistico. Si consideri che gli assunti alla base della sentenza del 1959 sono anch’essi di natura puramente statistica, ma i risultati paiono parziali: non vengono considerate le variabili che assumono i quattro archetipi fondamentali, o elementi legati alla frastagliatura delle creste, oppure all’analisi dei pori, creste incipienti, pliche dermiche, non vi sono elementi che propendono verso una maggiore importanza da attribuire alla rarità di taluni punti caratteristici in luogo di altri più ricorrenti e perciò comuni.

Interessanti a tal proposito sono le ricerche effettuate, in tempi e su campioni diversi, dal Reparto Dattiloscopia Preventiva dell’Arma dei Carabinieri, dall’Università spagnola di Alcala[7] e dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Ancona, che fondamentalmente confermano quanto già noto nella letteratura scientifica: la figura dattiloscopica maggiormente ricorrente è il tipo monodelta, seguita dalla figura concentrica e composta (il campione di riferimento per il personale dell’Arma è di 4800 unità, per l’Università spagnola è invece di 100 soggetti, in entrambi i casi di ambo i sessi).

Anche la frequenza delle minuzie è stata studiata, seppur su un campione numerico inferiore rispetto alle precedenti analisi. Si rimanda a tal proposito alle risultanze della tabella seguente, da dove è possibile rilevare le varie tipologie di punti caratteristici corroborate dalla percentuale di riferimento.

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Continuando, si comprenderà come la minore frequenza di un punto caratteristico possa essere considerata direttamente proporzionale ad una maggiore certezza identificativa del soggetto che lo reca proprio in funzione di quella rarità appena espressa; il Dott. Silio Bozzi e l’Ispettore Capo Giuseppe Trani, in servizio presso il Gabinetto di Polizia Scientifica di Ancona[8], nelle “Nuove prospettive in tema di identificazione dattiloscopica e valenza probatoria” ben argomentano la possibilità di arrivare ad una compiuta identificazione personale mediante “soli” dieci punti uguali per forma e posizione, sollevando dubbi sull’efficacia dell’assunto di Balthasard che è alla base della giurisprudenza maggioritaria.

Per analogia con l’ipotesi precedente, ossia il considerare la rarità delle figure, si potrebbe proporre una traslazione nell’interpretazione degli archetipi generali, laddove sia possibile riscontrare particolari dermatoglifi, specie se presentano tracciati dal decorso poco ricorrente. Nella tabella seguente è possibile apprezzare alcuni dermatoglifi con talune particolarità sia nel centro di figura che nella contemporanea presenza di più delta, oppure per la presenza di accidentalità permanenti (come una cicatrice) che deturpando il disegno generale contribuiscono a caratterizzare ancor di più il tracciato in esame.

Stante quanto detto fin’ora, una commistione quali-quantitativa potrebbe rappresentare una soluzione ottimale in virtù anche di quanto osservato dalla Cassazione, nella fattispecie con la sentenza numero 13771 del 09.11.1978, Pres. Pratis, Rel. Galterio: «Le impronte papillari non subiscono nel tempo modificazioni …nella specie… i giudici di merito avevano fondato il loro convincimento, in relazione ad un furto in un abitazione, sulle impronte papillari lasciate sul luogo dallo imputato, in considerazione dei punti di coincidenza fra le impronte stesse e della presenza di un identico segno di cicatrice».

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Si comprenderà, quindi, come una valutazione come quella fin’ora propugnata ‑ studio qualitativo supportato dal raggiungimento di alcuni punti coincidenti ‑ si è già avuta nel 1978 fermo restando che abitualmente, durante una comparazione, l’operatore verifica dapprima la corrispondenza di classe delle figure a confronto, quindi la presenza di punti caratteristici coincidenti e la contemporanea assenza di discordanze tra i due tracciati.

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In queste immagini[9] è possibile notare la prima fase di una comparazione, l’impronta di sinistra (“Impronta cart.2”) si riferisce al dito indice della mano destra di un soggetto sottoposto ai rilievi, l’impronta di destra (“Impronta cand.2”) si riferisce al corrispondente dito di uno dei candidati proposti dal sistema automatizzato di ricerca.

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La prima verifica effettuata dal dattiloscopista, analisi della figura generale, porta a considerare delle verosimiglianze molto forti, il successivo studio sui punti caratteristici porta all’individuazione di almeno 8 punti uguali per forma, posizione ed orientamento, ma ciononostante i due termini a confronto non corrispondono, come dimostrato ulteriormente da una verifica su tutte le 10 impronte digitali, sia del fotosegnalato che del candidato proposto.

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Occorre fare alcune precisazioni: l’operatore in questa sede, identificazione preventiva, è molto aiutato dalla possibilità di verificare tutte le 10 dita del foto-segnalato. Nell’ipotesi in cui l’impronta proposta dal sistema si riferisca invece ad un frammento repertato sulla scena di un reato, quindi una porzione ben più piccola e con una qualità direttamente influenzata dal substrato ove la stessa è stata depositata, la naturale conseguenza è la minore possibilità interpretativa, ora strettamente collegata alla sola direttrice giurisprudenziale precedentemente accennata.

Ancora un esempio offerto dalla pratica quotidiana:

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Immagini riproducenti un confronto dattiloscopico tra un impronta di origine digitale ed un frammento repertato sulla scena di un reato ‑ figura di destra ‑ l’area oggetto d’analisi è individuata dal riquadro di colore rosso.

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Grazie ad un artifizio grafico l’area esaminata è stata ingrandita, ciò permetterà l’individuzione dei punti caratteristici da comparare.

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Si presti particolare attenzione alle due immagini, è possibile notare i contrassegni che individuano 10 punti corrispondenti per forma e posizione.

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Ulteriori 2 punti corrispondenti vengono circoscritti nei riquadri di colore rosso mentre con il colore verde viene individuato un punto che non trova univoco riscontro nei due tracciati, conseguenza di questa prima discrasia è la mancata corrispondenza tra i termini a confronto.

 

Analisi qualitativa del disegno dermico

Riprendendo gli argomenti precedentemente accennati, altri elementi che potrebbero essere considerati ai fini identificativi si ritrovano nella frastagliatura della cresta -la quale può anche essere indicativa “sull’età dell’impronta”, ovviamente considerando anche il substrato dove è depositata e le condizioni ambientali, oppure la poroscopia. Relativamente a quest’ultima è importante segnalare lo studio condotto in India dai Prof.ri Jasuja e Gagandeep Singh, i quali hanno analizzato le impronte di 100 volontari giungendo ad una classificazione di massima delle varie tipologie di pori presenti, riproponendo lo studio dell’impronta su tre livelli (figura generale, minuzie, poroscopia/crestologia) già affrontato da Galton, Locard e Faulds:

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Seppur importante, tale analisi risulterebbe essere poco pratica ai fini di polizia: si consideri infatti che nella maggior parte dei casi l’attività di fotosegnalamento vede la registrazione delle impronte papillari previa inchiostrazione dei palmi ne consegue una difficoltà oggettiva nella rilevazione dei pori  dovuta alla compresenza di grumi di inchiostro, sudorazione, eventuali impurità presenti sul dermatoglifo; tutti “elementi di disturbo” che ne inficerebbero la successiva comparazione. Anche la strumentazione per l’acquisizione live delle improntenon consente, allo stato attuale, un modello tale da favorire lo sviluppo di una ricerca in tal senso; la sudorazione del segnalato ovvero la disidratazione della pelle non aiuta la nuova tecnologia che deve essere conforme a standard internazionali incentrati sia sulla coerenza hardware/software che sul binomio costi/benefici per l’amministrazione.

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Interessante potrebbe anche essere l’analisi delle pliche presenti sul polpastrello, ma la letteratura scientifica non annovera particolari studi in materia e giova precisare come anche in questo caso risulti difficile cristallizzare il dermatoglifo senza considerare gli aspetti negativi offerti in tal senso dall’elasticità della pelle stessa. Le immagini sotto riportate, tutte riferite alla medesima impronta di un soggetto fotosegnalato in momenti differenti e con diverse modalità (inchiostro nel 2007, ed acquisizione live nei casi rimanenti) evidenziano come le pieghette in questioni non siano state sempre rilevate e l’unico termine di confronto apprezzabile è individuato nella plica centrale, pur notando considerevoli differenze nella lunghezza della medesima.

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Marascio 21I problemi appena descritti possono riguardare anche eventuali studi sulla frastagliatura delle creste papillari, parimenti ad altre analisi sulle creste incipienti le quali, nella figura a lato, vengono evidenziate per mezzo di un artifizio grafico. Si comprenderà come la loro individuazione possa risultare complessa specie se in fase di assunzione delle impronte sia stato utilizzato l’inchiostro tipografico, a causa dei grumi che possono depositarsi su quella superficie.

 

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Conclusioni

Avviandosi verso la conclusione si evidenzia che la problematica posta fin’ora, qualità o quantità nell’identificazione dattiloscopica, è fortemente sentita anche a livello internazionale: si consideri infatti che l’International Association for Identification (I.A.I) dopo uno studio triennale, nel 1973, rilevava che «nessuna base valida esiste per richiedere un numero predeterminato di caratteristiche fra due impressioni d’impronta digitale per stabilire un identità positiva» indicando il processo identificativo come un insieme di circostanze che esulano da un standard numerico. L’assunto appena espresso è stato oggetto di parziale revisione, nel periodo agosto/ottobre 2009, allorquando un apposito comitato di standardizzazione ha assunto una definizione politically correct indicando che «non esiste alcuna base scientifica per richiedere un numero minimo di punti coincidenti», bisogna però contestualizzare la nuova affermazione con i processi che hanno visto nel periodo immediatamente antecedente, 2005-2008, vacillare, negli USA, l’indiscusso giudizio dell’esperto[12].

In precedenza si faceva riferimento ad una visione “eurocentrica”, il punto di vista transnazionale è d’obbligo considerando la partecipazione dei comparti scientifici delle forze di polizia Italiane ai gruppi di lavoro E.N.F.S.I., la progressiva standardizzazione delle attività di sopralluogo ottenuta e l’adesione dell’Italia al trattato di Prum, che prevede lo scambio transfrontaliero di dati sensibili utili alle indagini e tra i quali rientrano anche le impronte digitali. In quest’ultimo caso si potrebbe verificare che un impronta giudicata non utile ai confronti in Italia lo sia invece in altro paese europeo ed ecco perché nel settore si potrebbe optare per una maggiore cooperazione giuridica/investigativa (già avviata in generale con lo stesso Prum, quindi con strutture ad hoc quali Eurodac, Eurojust ed Europol) prendendo atto sia delle Sentenze espresse dai Tribunali dei paesi aderenti, che della possibilità di adottare una valutazione “eterogenea” sui contatti papillari. Un concorso del criterio quantitativo e qualitativo otterrebbe un risultato plausibile dalla comunità scientifica con un basso tasso di errore e quindi una piena efficacia probatoria, che consideri, ovviamente, anche i limiti della tecnologia in uso.

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Concludendo, si evidenziano alcune pronunce nelle quali la Suprema Corte ha optato per un giudizio di utilità ai confronti basandosi su di un parametro inferiore ai 16 punti: Sez. 2 sent. 09051 del 13.10.1982, Pres. Loverro, Rel. Florio; Sez. 2 sent. 01155 del  03.02.1971, Pres. Mosillo, Rel. Germano; nelle quali si fa riferimento alla corrispondenza di almeno 14/15 punti d’identità. Sulla scorta dei dispositivi su richiamati, e ponendo l’accento sui dati della “tabella 1”, corroborando le analisi conseguenti con l’eventuale presenza di accidentalità sul dermatoglifo, si potrebbe ipotizzare l’abbassamento dell’attuale soglia, consolidatasi nella giurisprudenza maggioritaria, da 16/17 ad almeno 14/15 minuzie identificative, lasciando spazio anche a considerazioni sulla maggiore o minore rarità di alcuni punti rispetto ad altri, quindi sulla presenza di particolari tipi di dermatoglifi (es. tridelta). Così facendo si avrebbe una sorta di “doppio controllo”: un giudizio qualitativo ed uno “score” quantitativo prossimo alla maggior parte dei paesi europei, in considerazione sia di una giurisprudenza già affermatasi negli anni a cavallo tra il 1970 e il 1980, che subordinatamente agli esempi rappresentati in queste pagine stante quanto recentemente espresso dalla Cassazione, Sez. I sent. 17424 – Pres. Siotto, del 05.05.2011, che ha stabilito come la valenza assunta dalla corrispondenza dattiloscopica di più punti (in numero inferiore a 16) può essere maggiore o minore a seconda della natura degli stessi, quindi dei contesti di tempo e luogo in cui l’ignota traccia è stata repertata; si sottolinea che nel caso di specie, i punti oggetto della disputa dibattimentale erano “solamente” 12.

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Infine, giova segnalare anche un’incongruenza nell’attuale assetto dottrinale: le impronte palmari vengono considerate, parimenti alle plantari, ugualmente utili ai confronti avendo, di fatto, le stesse caratteristiche di individualità di quelle digitali ma l’estensione della superficie è ovviamente differente. Ciononostante, in varie occasioni, pur confermando tali principi, il giurista non si è soffermato sulla necessità di indicare un quid circa l’attribuzione dell’identità, considerando che, allo stato, si ricorre ad una mera interpretazione analogica con le comparazioni digitali.

 

Bibliografia

A. Agostini, Lo standard AFIS, in BiometriaTech essecome, Luglio-Agosto 2006

L. Capasso, A Cordedda, G. De Fulvio, S. Marascio, G. Hauser, La dattiloscopia tra realtà biometrica ed indagine statistica, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 1/2009 da p. 7 a p. 20.

L. Capasso, A Cordedda, G. De Fulvio, S. Marascio, G. Hauser, Identificazione dattiloscopica: indagine statistica e considerazioni giuridiche sull’utilità ai confronti, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri n. 2/2009 da p. 85 a p. 97

P. Diana, S. Paternò, Il segnalamento ed il sopralluogo, Laurus Robuffo, Roma, 2002

A. Giuliano, Dieci e tutte diverse, Tirrenia, Torino, 2004

R. Paceri, La Polizia Scientifica, Laurus Robuffo, Roma, 1991

 

Sitografia

http://www.henrytempleman.com

http://www.forensic.gov.uk

http://www.unil.ch/esc

http://www.swgfast.org

http://www.justice.gov/oig/special/s0601/PDF_list.htm

http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/oct2009/review

 

*Si ringrazia per la collaborazione, nel reperimento di particolari dermatoglifi, il Mar. Ca. Antonio Spinella, i Vice Brigadieri Roberto Cardia e Pietro Cambuca, gli Appuntati Francesco Mongia, Tiziano Pisano, Salvatore Tudisco ed Ernesto Narcisi, i Carabinieri Scelti Giuseppe Battaglia, Andrea Maddonni ed Armando Ilardi.

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[1] Alla stessa si è arrivata dopo decenni di studi, si pensi ai lavori prodotti da Grew, Bidloo e Malpighi nel 1600, continuando con le massime teoriche espresse da Purkinje, Cummins e Midlo, Vucetich. Galton nel 1892 pubblica fingerprints nel quale introduce il concetto di minutiae suggerendo un prima classificazione delle impronte in Arch, Whorls e loop, tale modalità sarà poi ripresa da Henry ed utilizzata con il sistema di ricerca automatizzata: l’A.F.I.S.

[2] Banca dati dall’alimentazione interforze al cui interno sono memorizzate milioni di impronte attraverso scannerizzazione dei cartellini segnaletici tradizionali, quindi impronte inchiostrate, oppure impronte acquisite direttamente mediante scanner ottici (live scanner). E. Fabrini, M. Strano, lineamenti di dattiloscopia in Criminal Investigation Handbook, pag. 163: “per poter memorizzare l’immagine delle impronte si è utilizzato fino ad ora l’algoritmo di compressione WSQ sviluppato dall’FBI, Los Alamos National Lab e il NIST, che mantiene una risoluzione di 500 ppi. Il sistema AFIS contiene dati fotografici e biometrici di circa 4 mln di persone, attraverso un collegamento con EURODAC, è possibile verificare anche cittadini extra-UE che chiedono asilo politico o entrano illegalmente nel territorio dell’Unione. Una volta acquisito l’insieme dei dati contenuti nel cartellino dattiloscopico, il sistema AFIS estrapola i punti caratteristici e tramite un algoritmo produce un codice alfanumerico che viene poi memorizzato”. Ogni impronta, in pratica, viene convertita in informazione numerica, ecco perché l’intero DB è articolato in vari sottosistemi, il funzionamento non è molto dissimile da una tabella relazionale: le vari informazioni sono tra di loro collegate da una chiave comune, nel momento in cui il dattiloscopista richiede un riscontro il sistema andrà alla ricerca dell’informazione numerica compatibile ed a questa saranno collegati dati biometrici (impronte e foto) ed anagrafiche.

[3] “Invero, dopo talune oscillazioni, questa Corte Suprema ha affermato il principio che le emergenze delle indagini dattiloscopiche offrono senz’altro piena garanzia di attendibilità, anche quando esse concernino solo una porzione di dito, sempre che dalle dette indagini risulti la sicurezza dell’identificazione dell’impronta attraverso l’esistenza di almeno 16-17 punti caratteristici uguali per forma e posizione”; proseguendo: “conformemente ai risultati delle più moderne ricerche scientifiche, l’indagine identificativa di una persona attraverso le impronte digitali dà piena garanzia di attendibilità senza bisogno di elementi sussidiari di certezza, quando si riscontri l’esistenza di almeno 16-17 punti caratteristici uguali per forma e posizione, anche se le impronte appartengono solo alla porzione di un dito”.

[4] Quanto appena affermato rappresenta la base giurisprudenziale per la formazione della prova scientifica; dapprima ciò si origina negli U.S.A. (sentenza Daubert, http://biotech.law.lsu.edu/map/TheDaubertTest.html) ma tali concetti sono riproposti dalla sentenza 4837 pronunciata dalla I° sez. della Suprema Corte di Cassazione il 06.10.1998. Ad onor del vero la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull’argomento ma giova ricordare come nel contempo sia intervenuta anche la modifica del Codice di Procedura Penale, ciononostante si riportano gli estremi di alcune delle sentenza in disamina, considerando l’argomento trattato ci soffermeremo su quelle relative gli accertamenti dattiloscopici: sent.01011 del 31.12.66; sent. 00888 del 14.10.66; sent. 000006 del 29.01.71; Sent. 00171 del 13.01.1982.

[5] Rif. Appendice “C” del Report of the International Association for Identification, Standardition II Committee ’10.

[6] La Svizzera non ha uno standard numerico fisso ma è opinione del Commissario Emilio Scossa Biaggi, responsabile del Servizio di Polizia Scientifica del Canton Ticino, che 8 punti sono sufficienti per l’attribuzione dell’identità (A. Giuliano, Dieci e tutte diverse, pag. 111).

[7] E. Guitierrez, V. Galera, J.M. Martines, C. Alonso “Biological variability of the minutiae in the fingerprints of the Spanish population”, Elsevier Ireland Ltd.

[8] Per un approfondimento si rimanda al link: http://www.giustizia.piemonte.it/allegato_riservata.aspx?File=547

[9] In virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 97 della legge aut. non vengono resi pubblici dati anagrafici o altro che possa pregiudicare onore, reputazione e decoro dei soggetti sottoposti ai rilevi segnaletici oppure delle indagini effettuate.

[10]  http://www.fbi.gov/about-us/cjis/fingerprints_biometrics/iafis/iafis_specs

[11] Allo standard utilizzato segue la disputa, su taluni fora internazionali, circa il formato che debbono avere le immagini per la comparazione; infatti i programmi di ricerca e confronto alternano standard proprietari ad estensioni più commerciali come il JPEG ovvero il TIFF, molto più raramente il RAW, perché occorrerebbe un ulteriore visualizzatore ovvero l’impiego di software di editing, tipo Photoshop, o il BMP, questo perché i primi due sono formati già compressi, quindi facilitano anche l’immagazzinamento del dato forense. Interessante il report stilato dal Scientific Working Group sull’imaging technology: http://www.crime-scene-investigator.net/swgit-section19.pdf

[12] Ad esempio: Commonwealth of Mass vs Patterson 840 N. E. 2d 12, 32-33 (2005); State of New Hampshire vs Richard Langill 05-5-1129 (2007); United States vs. Crisp; oppure l’errore di valutazione nell’attribuzione dell’identità, da parte dell’FBI, di uno degli attentatori di Madrid 2004: http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/statement-on-brandon-mayfield-case

 

 

 

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