Gaslighting: i profili giuridici di una forma di abuso psicologico

 In Sul Filo del Diritto, N. 2 - giugno 2016, Anno 7

I tratti peculiari del reato previsto dall’art. 572 cp, come sopra sinteticamente esposti, si rinvengono quasi sempre nella condotta del gaslighter, pertanto suscettibile di essere inquadrata nel reato dei maltrattamenti in famiglia.

Di più difficile inquadramento è il fenomeno del gaslighting nella fattispecie criminosa prevista e punita sotto la rubrica di “Atti persecutori” dall’art. 612 bis[8] del c.p la cui configurazione richiede una specifica valutazione, caso per caso, dell’attitudine qualitativa e quantitativa dei singoli atti lesivi ad integrare il concetto di molestia. Ciò in quanto, in un piano criminale sistematico, attuato mediante atti reiterati ed evolutivi, tesi a compromettere la salute psicologica della vittima, il semplice gesto di spostare un oggetto che considerato singolarmente potrebbe apparire del tutto inoffensivo, valutato in una visione d’insieme può assurgere ad atto conclusivo o incisivo e determinante di una serie di gravi molestie, diventando esso stesso molestia e scatenando gravi conseguenze dannose sull’equilibrio psicofisico della vittima.

Analizzando le forme di tutela apprestate dall’ordinamento giuridico italiano, vi è da dire che un importante passo in avanti a difesa delle vittime di violenza in ambito familiare è stato compiuto con la promulgazione della legge n. 154 del 4 aprile 2001, la quale esplica i suoi effetti a livello tanto penalistico quanto civilistico. In aggiunta al c.d. allontanamento familiare la legge del 2001 ha previsto anche la possibilità di attribuire coattivamente alle persone offese, in particolari condizioni, una parte del reddito dell’imputato.

Il disposto normativo, non semplice, si articola in due ambiti previsionali, che concernono da una parte l’introduzione di una nuova forma di misura cautelare personale con gli artt. 291 II bis e 282 bis c.p.p, e dall’altra alcuni poteri assegnati al giudice civile, in presenza di situazioni di crisi familiare (artt. 342 bis c.c. e 736 c.pc.) [9].

La legge in esame all’art. 1 ha introdotto l’articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale, che prevede la misura cautelare dell’allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare, di cui il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, può chiederne al giudice l’adozione ove sussistano i presupposti della necessità e dell’urgenza.

In tal caso il giudice potrà ordinare all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza la sua autorizzazione, prescrivendo determinate modalità di visita. Potrà altresì disporre all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. Infine, potrà ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.

La stessa legge 154/2001 ha altresì inserito l’art 342 bis codice civile, norma speculare all’art. 282 bis codice penale, ma che esplica i suoi effetti sul piano civilistico, contemplando la possibilità di adottare le stesse misure menzionate in sede penale, quale l’allontanamento dalla casa familiare. In particolare il giudice potrà adottare tale provvedimento quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o di altro convivente. In tali casi il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter: potrà il giudice ordinare al coniuge o convivente, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa disponendone l’allontanamento dalla casa familiare dello stesso coniuge o convivente. Sempre con il medesimo provvedimento il giudice disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati.

Il decreto è adottato dal Giudice in seguito ad istanza di parte, che può anche essere presentata personalmente e senza l’assistenza di un legale proprio al fine di assicurare una tutela effettiva e concreta. Inoltre, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’azione civile sono esenti da bolli, imposte e tasse. Nel corso dell’istruttoria il Giudice potrà sentire testimoni che possono riferire sui fatti, così come saranno sentiti vittima e persecutore. Nei casi di estrema necessità ed urgenza il Giudice potrà emanare un provvedimento cautelare inaudita altera parte. L’ordine di protezione non può superare i sei mesi, al termine dei quali decade automaticamente. Su istanza del ricorrente l’ordine di protezione potrà essere prorogato, ma solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Anche in questo caso, al termine della proroga, l’ordine decade automaticamente.

Da porre bene in evidenza che gli ordini di protezione non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall’articolo 706 del codice di procedura civile. Pertanto se gli atteggiamenti vessatori sono tenuti dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione davanti al presidente, non possono essere pronunciati ordini di protezione, perché questi potranno essere adottati nel procedimento già in corso.

Infine, ma non meno importante, è che le norme in questione sono applicabili anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia tenuta da altro componente familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In questo caso l’istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta vessatoria.

In caso di necessità merita ricordare che la prima e forse più immediata modalità che la vittima di gaslighter ha per chiedere aiuto è quella di rivolgersi al più vicino ufficio della Polizia di Stato. Qui dovrà esporre in modo puntuale le condotte di cui è oggetto, senza dimenticare che prova essenziale dello stato di disagio, oltre a testimonianze non sempre facile da individuare (e disposte a riferire in merito), è il referto medico rilasciato dal pronto soccorso di un qualsiasi ospedale. Merita ricordare che anche solo lo stato d’ansia provocato da comportamenti molesti volontari (che dovranno essere ben specificati al sanitario) costituisce una notizia di reato elemento di per sé sufficiente per un’eventuale querela da proporre nei confronti del molestatore, entro comunque sempre tre mesi dal fatto costituente reato.

Conclusioni

Pertanto rispetto al fenomeno del gaslighting possiamo affermare di essere al cospetto di un fenomeno di difficile identificazione in quanto manifesta subdole caratteristiche, capace di insinuarsi in ogni apparentemente ‘normale’ rapporto tra persone che convivono, e che spesso dicono di essersi amate. Tutto ciò si traduce in un’enorme difficoltà, a volte quasi impossibilità ad apprestare le necessarie ed indispensabili tutele legali alle vittime di tale forma di violenza.

La tutela che gli operatori del diritto potranno offrire passa necessariamente attraverso la preventiva opera di riconoscimento e neutralizzazione che la vittima stessa dovrà compiere sul gaslighter. In definitiva occorre che la vittima riesca a vedere il gaslighter per quello che realmente è, ossia un soggetto manipolatore, capace di trarre linfa vitale dalla ‘demolizione’ della dignità della persona e dalla sofferenza che questa distruzione comporta. Tale assunzione/attribuzione di consapevolezza richiederà certamente un notevole impegno, in quanto la vittima dovrà trovare la forza di anteporre al bene ricevuto inizialmente dal suo carnefice, il male da questo prodotto e generato su di sé in quanto vittima. Condizione che potrà cessare solo nel momento in cui essa avrà riacquistato la necessaria lucidità e coscienza, ovvero quella condizione che le farà comprendere interamente di aver vissuto una relazione completamente distorta, malata, nonché basata su un sottile quanto perfido inganno. La necessaria quanto dolorosa disillusione è, quindi, il primo passo verso la affrancazione dalla ‘sudditanza’ indotta. Passo, al quale, potranno seguire quelle tutele che l’ordinamento appresta e prevede.

Bibliografia

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[1] Art. 570 cp “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

[2] Cass. pen., Sezione VI, 17 gennaio 2011, n. 3016

[3] Art. 572 cp “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (II) Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

[4] Cass. pen., Sezione VI, 27 maggio 2003

[5] Per consolidata giurisprudenza perché si configuri tale reato occorre che il soggetto agente non si limiti a porre in essere fatti che ledono o pongono in pericolo beni che l’ordinamento giuridico già autonomamente protegge (percosse, lesioni, ingiuria, violenza privata), ma occorre che il suo comportamento si estenda a tutti quei fatti lesivi del patrimonio morale e dell’integrità psichica del soggetto passivo, che, seppure singolarmente considerati non costituiscono reato, siano tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione con l’agente (Cass. pen., Sezione VI, 7 ottobre 2010, n. 1417).

[6] Corte di Cassazione sez 6 penale – sentenza n.4849 del 2 /2/2015, Corte di Cassazione; sez. 6, n. 55 del 08/11/2002

[7] Salvadori G., Il Gaslighting: aspetti legali, 20 Settembre 2009, http://www.mentesociale.it/criminologia/speciale-stalking/48-il-gaslighting-aspetti-psicologici.html

[8] Art. 612 bis cp Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita .La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

[9] Rusconi D., La legge n.154/2001: violenze familiari e ordini di protezione, in Diritto&Diritti, giugno 2001, http://www.diritto.it/materiali/famiglia/rusconi.html

   

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