La convenzione di Istanbul: un approccio integrato alla violenza di genere
«A natura hominis discenda est natura juris»
Cicerone
La «Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» – nota come Convenzione di Istanbul poiché aperta alla firma in occasione della sessione del Comitato dei Ministri, ivi tenutasi in data 11 maggio 2011 – rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante[1], a livello internazionale, teso alla creazione di un impianto normativo efficace in tema di prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza di genere (Morello, 2013), con ciò intendendosi qualsiasi forma di violenza perpetrata sulle donne in relazione al ruolo sociale e sessuale ad esse attribuito (De Piccoli, 1997). Il travagliato iter che ha condotto alla sua adozione testimonia la validità d’impegno della comunità internazionale nella prevenzione delle condotte antigiuridiche, nella tutela delle vittime e nella criminalizzazione dei responsabili (Di Stefano, 2012), giustificata dalla multiformità espressiva e dall’eterogeneità di motivazioni sottese ai c.d. gender-based crimes, il cui contenimento non può essere gestito in un’ottica esclusivamente sanzionatoria. Non v’è dubbio che una problematica così ampia e variegata debba essere affrontata sul piano culturale prima ancora che su quello normativo, posta l’insufficienza di qualsiasi controllo di natura penale avulso da una prospettiva conoscitiva del fenomeno (Luberto, 2005). La necessità di un approccio multidisciplinare è unanimemente condivisa dalla letteratura di merito, secondo cui la tematica si presta ad essere indagata sia sotto il profilo giuridico sia avvalendosi dell’analisi dei dati empirici in chiave criminologica (Merli, 2015).
Strutturata secondo l’architettura garantista delle «4P» (to prevent, promote, punish, protect), la normativa sposa un approccio integrato e multidisciplinare al fenomeno, coniugando misure preventive delle condotte violente con norme di carattere repressivo a carico dell’autore di reato e con uno statuto di garanzie a tutela delle persone offese, sensibile alle dinamiche di vittimizzazione secondaria (Nivoli et al., 2010) e terziaria – da intendersi come le conseguenze correlate al rischio che l’autore di reato rimanga ignoto o impunito – sul duplice versante sostanziale e processuale (Resta, 2012). Completa il modello di intervento la promozione di politiche antidiscriminatorie in tema di gender divide, pacifico il connubio tra asimmetria di genere e comportamenti violenti (Arcidiacono & Di Napoli, 2012), come attesta l’evoluzione della legislazione europea in materia: dalla disciplina dettata dal codice portoghese, vigente fino alla caduta del regime fascista del 1978, che riconosceva un «moderato diritto di correzione domestica» in capo al marito nei confronti della moglie, prescrivendole l’impossibilità di intraprendere qualsiasi professione senza l’autorizzazione maritale (Merzagora Betsos, 2009, 55), al «delitto d’onore» sopravvissuto nel codice penale italiano fino alla sua abrogazione nel 1981 e, prima ancora, il Codice napoleonico, secondo cui «il marito deve protezione alla moglie che, come contropartita, gli promette obbedienza» (Merzagora Betsos, 2009, 55). La violenza, dunque, sottende alla sottomissione originaria della donna, che si sarebbe assoggettata ad un unico uomo per ottenere protezione dalle aggressioni sessuali di tutti gli altri (Brownmiller, 1976). Un’interpretazione storiografica del fenomeno inscrive il tema della violenza di genere nello sviluppo dei dispositivi sociali che hanno contribuito alla definizione delle aspettative di ruolo mediante il comportamento e la sessualità (Valenzi, 2012): l’impiego sistematico della violenza come strumento di controllo sociale è riportato nella letteratura degli Anni Settanta del secolo scorso, con particolare riferimento al lavoro domestico prestato all’interno della struttura familiare (Cevro-Vukovic & Davis, 1977) e alle dinamiche sessuali coniugali (Brownmiller, 1976). Secondo Kilmartin & Allison (2007), sarebbe il supporto sociale – inteso come il complesso delle regole di ruolo centrate sulla supremazia maschile, dominante nelle formazioni sociali di riferimento e soggetto a trasmissione intergenerazionale – a costituire uno dei principali fattori di rischio della violenza di genere, unitamente al perpetuarsi di atteggiamenti misogini e conservatori, soprattutto nei contesti familiari teatro di violenza domestica (Merzagora Betsos, 2009).
L’asse portante della Convenzione corre lungo le due direttrici della prevenzione della violenza contro le donne (to prevent) e della promozione di politiche di genere (to promote), ossia di strategie integrate finalizzate al conseguimento della «concreta parità tra i sessi» (art 1, lett. b). Gli studiosi concordano nell’attribuire alla «distorta visione delle relazioni fra i generi» un ruolo prioritario nella criminogenesi delle dinamiche violente agite sulla componente femminile, soprattutto nei contesti familiari, tanto da coniare l’espressione «patologia sotto-culturale» (Merzagora Betsos, 2009, 55) in luogo di una patologia psichiatrica a carico dell’autore di reato[2]. La normativa identifica nel concetto di «genere», ovvero il complesso delle aspettative di ruolo socialmente e culturalmente determinate (art 3, lett. c), il nucleo intorno al quale gravita la Convenzione, rendendo il fenomeno della violenza contro le donne una Gestalt ben identificabile. La rilevanza delle agenzie di socializzazione nella rappresentazione degli stereotipi di genere e della soggettività femminile (Merzagora Betsos, 2009) è corroborata da recenti osservazioni cliniche, che confermano l’attestarsi del genere sessuale tra le principali caratteristiche bio-fisiologiche predisponenti in tema di vittima latente, di volta in volta configurantesi come causa scatenante del crimine, incentivo nella selezione della vittima o fattore precipitante l’azione delittuosa (Nivoli et al., 2010).
L’eterogeneità delle dinamiche vessatorie nei confronti del genere femminile si traduce in molteplici condotte di reato: abuso sessuale; comportamenti violenti con differente grado di lesività (ingiurie, minacce, percosse, lesioni, violenza privata, atti persecutori, sequestro di persona, omicidio tentato e consumato); sfruttamento a fini economici e sessuali; forme emergenti di schiavitù – impiego come corrieri nel traffico di stupefacenti, lavoro forzato, asservimento per debiti (Clement, 2014) – e tortura, perpetrata sia nei conflitti interni che nei contesti bellici, seppur con finalità differenti. Quest’ultima tipologia vessatoria, che di frequente assume i connotati della violenza sessuale o della minaccia della stessa associata ad atti sessualmente degradanti, si rivela un potente strumento intimidatorio: l’aggressione diretta alla vittima primaria, invero, instaura un perdurante clima di terrore che, investendo mediatamente il gruppo familiare e l’intera comunità, genera una particolare ipotesi di «vittimizzazione allargata» (Nivoli et al., 2010, 232). Da ciò la necessità di estendere l’ambito applicativo della Convenzione anche ai conflitti armati (art. 2, co. 3).
L’incremento del rischio di vittimizzazione genere-correlato si traduce nella previsione di cui al cpv. 14 del Preambolo, a mente del quale «le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini». Il dettato normativo appare equilibrato, nella misura in cui accoglie le evidenze scientifiche attestanti un (seppur minore) potenziale vittimogeno dell’uomo nelle dinamiche di coppia (Bandini et al., 1991), tanto da indurre gli studiosi a coniare l’espressione Battered Husband Syndrome (Steinmetz, 1978) a indicare quelle condotte violente (psicologiche, economiche e/o fisiche) agite dalla partner femminile in danno della componente maschile, per lo più in contesti familiari. Benché apparentemente speculare al più noto fenomeno della Battered Woman Syndrome, esso presenta tratti distintivi sul piano quali-quantitativo (Merzagora Betsos et al., 2010): l’asimmetria di genere si esplica nella maggiore gravità delle vessazioni maschili, soprattutto in termini di sequele fisiche; nella recrudescenza degli episodi violenti (c.d. escalation di violenza); nelle modalità mediante cui la violenza viene perpetrata, ossia il c.d. terrorismo patriarcale, appannaggio degli uomini e caratterizzato da maltrattamenti sistematici, tattiche di controllo e di isolamento della vittima (Johnson, 1995). Quella femminile assume, prevalentemente, i tratti della aggressività reattiva, di tipo difensivo (De Pasquali, 2007): non a caso, il processo penale statunitense riconosce una forma di insanity defense (non imputabilità) fondata sulla Battered Woman Syndrome (Merzagora Betsos, 2009). A conclusioni analoghe pervengono De Cataldo Neuburger (1996) e Russo (1985), che ravvisano una situazione di accesa conflittualità tra autore e vittima, culminata in maltrattamenti e violenze, anche di natura sessuale, preesistente all’uxoricidio: l’uccisione avviene dopo lunghi periodi di prevaricazioni perpetrate dalla vittima e con modalità altamente suggestive degli abusi subiti dal partner maltrattante. In ogni caso, i dati epidemiologici attestano la maggiore diffusione delle condotte vessatorie in danno del genere femminile (Merzagora Betsos et al., 2010).
Posto che la «discriminazione di genere costituisce facile terreno per la tolleranza della violenza contro le donne» (Morello, 2013, 5), la Convenzione esige dagli Stati aderenti l’adozione di tutte le misure necessarie affinché il principio della parità tra i sessi trovi concreta applicazione, a partire dalla promozione di «cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini» (art. 12, co. 1). La prescrittività sociale del genere, quando associata a quadri psicopatologici della vittima – emblematica l’ipotesi di «autoinvalidazione per depressione sottosoglia» (Nivoli et al., 2010, 77), comprendente quelle sintomatologie depressive di lieve entità, che riducono la qualità della vita e la spinta all’autorealizzazione personale e sociale (Ghezzani, 2003) – potrebbe rafforzare una percezione del Sé negativa, acuendo lo sviluppo di sentimenti cronici di dipendenza e impotenza (Walker, 1979), associati a ridotte capacità assertive, scarsa autostima e tendenza all’ipercriticità (Nivoli et al., 2010); evenienze che potrebbero assurgere a fattori vittimogeni rischio-specifici, integranti le «circostanze di particolare vulnerabilità» richiamate dall’art. 12, co. 3. Il rafforzamento dell’autodeterminazione della donna ex art. 1, lett. b – da leggersi in combinato disposto con l’art. 12, co. 6, che richiama la promozione di programmi tesi ad incrementare «il livello di autonomia e di emancipazione» femminile – appare un valido strumento di contrasto di quel processo di erosione dell’autostima (gaslightening) che conduce ad una progressiva sudditanza della vittima nei confronti dell’aggressore (Arcidiacono & Di Napoli, 2012), alimentando il c.d. ciclo della violenza[3]. L’esperienza clinica dimostra, inoltre, la suscettibilità del ruolo di vittima a tramandarsi di generazione in generazione, casi in cui il predetto sarebbe stato appreso nella famiglia d’origine, ad opera di ascendenti e collaterali. Parimenti, può essere trasmessa da una generazione all’altra l’incapacità a tutelarsi, configurando quella che autorevole dottrina ha definito «vittima plurigenerazionale» (Nivoli et al., 2010, 156).
Completano il quadro preventivo le misure di sensibilizzazione, tese ad incrementare la consapevolezza dell’opinione pubblica circa la violenza di genere e le conseguenze sulle vittime (art. 13); gli interventi in ambito educativo, mediante la predisposizione di programmi scolastici sensibili alle tematiche di genere e ispirati alla «soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali» (art. 14); l’adeguata formazione di figure professionali destinate al trattamento di autori e vittime di reato, in grado di intercettare precocemente situazioni a rischio e prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria (art. 15); l’adozione di programmi trattamentali per gli autori di violenza domestica, in un’ottica di prevenzione terziaria, principalmente in materia di delinquenza sessuale (art. 16). Un intervento che, pur sensibile alle esigenze trattamentali del reo, riconosce l’asimmetria di ruolo nelle dinamiche delittuose e la necessità di una risposta differenziale – giusto il carattere prioritario dei valori della sicurezza, del supporto e dei diritti umani delle vittime (art. 16, co. 3) – subordinando l’attuazione dei programmi trattamentali allo «stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime» (art. 16, co. 3). I contatti con i centri di aiuto per le vittime sono funzionali sia al monitoraggio dei risultati e al disvelamento di strategie manipolatorie da parte dell’aggressore sia alla messa in atto di tecniche di debriefing e di «desensibilizzazione alla violenza» a favore degli operatori (Stordeur & Stille, 1989), posto che la reiterazione dei racconti di abuso tende a ridurne la capacità empatica nei confronti della vittima (Merzagora Betsos, 2009). Il contatto con la stessa può, nondimeno, rivelarsi decisivo per l’elaborazione di un «piano di sicurezza» individuale, di concerto con l’operatore di riferimento (Merzagora Betsos, 2009, 211).
L’inadeguatezza di un approccio alla violenza di genere che disattenda interventi sull’autore e sulle dinamiche psico(pato)logiche sottese al suo agito ha indotto gli estensori della Convenzione a prevedere strategie trattamentali ad hoc, atteso che una riduzione dei futuri comportamenti d’abuso consente un risparmio di risorse altrimenti destinate alle potenziali vittime. Approccio che può definirsi conveniente (Merzagora Betsos, 2009), pacifica la precocità dell’incidenza delle condotte violente nei rapporti interpersonali e di coppia: la letteratura straniera concorda nel riferire comportamenti vessatori nelle relazioni di giovani coppie di fidanzati (Muñoz-Rivas et al., 2007; Wolfe et al., 2001), confermati da un’indagine italiana che ha indagato la rappresentazione di relazioni violente durante il fidanzamento, considerate fattore predittivo di condotte di abuso nella vita matrimoniale (Procentese, 2012). La Convenzione individua negli autori di violenza domestica (art. 16, co. 1) e sessuale (art. 16, co. 2) i principali destinatari dei programmi finalizzati alla modificazione dei pattern d’abuso: il richiamo è a modelli di intervento di matrice cognitivo-comportamentale (Adams, 1988) integrati da tecniche di skills training, tesi a sviluppare risposte non violente, acclarata la carenza di competenze sociali negli autori di violenza di coppia associata all’impiego di tecniche di neutralizzazione quali negazione, razionalizzazione e minimizzazione (Merzagora Betsos, 2009). In ossequio alle Linee Guida elaborate in materia, la previsione ex art. 48 nega il «ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione» (co. 1) per scongiurare il rischio di «spartizione» delle responsabilità della violenza fra autore e vittima (Adams, 1988) e di impiego della manipolazione della medesima e degli operatori di riferimento (Aldarondo & Mederos, 2002; Charbonneau & Béliveau, 1999; Rondeau et al., 2002; Stordeur & Stille, 1989).
L’approccio integrato al fenomeno si concretizza, altresì, sul piano della promozione di «politiche globali e coordinate», ossia comprensive delle misure adeguate alle attività di prevenzione e di contrasto della violenza di genere (art. 7, cpv. 1), da attuarsi mediante il coinvolgimento di attori sociali qualificati (agenzie governative, enti e autorità nazionali e locali pertinenti, ex art. 7, cpv. 3), a favore dei quali gli Stati aderenti si impegnano a stanziare «risorse finanziarie e umane appropriate» (art. 8). In tale contesto si collocano le disposizioni concernenti il coinvolgimento della società civile e delle Organizzazioni non governative nell’attuazione delle politiche suddette, con l’invito alle Autorità statali alla piena valorizzazione degli interventi inclusi nell’ambito applicativo della Convenzione (Vindigni, 2013). Approccio integrato, promozione della cooperazione internazionale e condivisione delle strategie operative incarnano lo spirito della Convenzione, che riconosce nel coordinamento delle politiche globali il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi cui la stessa tende (Morello, 2013). Tuttavia, la natura trasversale e multiforme delle condotte vessatorie, che coinvolgono donne di ogni Paese e fascia sociale (Baldry, 2003; Dutton & Nicholls, 2005; Gelles & Strauss, 1988; Island & Letellier, 1991 a); Island & Letellier, 1991 b); Koss et al., 1994; Kurz, 1993; Renzetti, 1992; Strauss, 1993), impedisce di isolare fattori concomitanti e/o predittivi di violenza dotati di omogeneità (Arcidiacono & Di Napoli, 2012), rendendo difficoltosa la messa a punto di strategie preventive e trattamentali universalmente efficaci. Da ciò, la necessità di calibrare gli interventi in ragione della tipologia della condotta vessatoria nonché delle caratteristiche personologiche di vittima e autore, in un’ottica dinamica che riconosca all’interazione soggetto attivo/soggetto passivo un ruolo prioritario nella genesi della condotta deviante (Di Tullio, 1967; Ellenberger, 1954; Fattah, 1971; Mendelsohn, 1956; Von Henting, 1948). Lungi dall’attribuire alla vittima una connotazione di colpevolezza deresponsabilizzante l’autore, si intende fornire una visione più articolata (e verosimile) alla base di particolari manifestazioni delittuose, come le violenze coniugali, caratterizzate da una relazione a forte carica emotiva, ad elevato grado di intimità e comunione di vita (Nivoli et al., 2010).
Frutto delle ondate migratorie che hanno investito l’Europa occidentale e dei conseguenti processi di integrazione, il concetto di «relativismo culturale» esige di ricondurre condotte confliggenti con il sistema giuridico dominante nell’alveo della cultura di provenienza di autore e vittima. Coinvolgendo gli istituti disciplinanti i rapporti familiari, coniugali e di genere, il conflitto normativo cagiona inevitabili contrasti tra il rispetto della libertà delle minoranze etniche e i princìpi cardine di cui l’ordinamento giuridico è espressione (Monticelli, 2003). La conclusione di Merzagora Betsos (2009), secondo cui il principio di tolleranza culturale incontra un limite invalicabile nella tutela della persona e dei suoi diritti inviolabili, appare in linea con la previsione di cui all’art. 42: la rubrica «Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”» esclude, infatti, il carattere esimente di fattori culturali e religiosi invocati a discolpa di agiti violenti compresi nel campo di applicazione della Convenzione. Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso alla figura giuridica della cultural defense, con ciò intendendosi qualsiasi motivo di attenuazione o esclusione della pena invocabile da immigrati colpevoli di c.d. reati culturali o culturalmente motivati, vale a dire agiti penalmente rilevanti ma approvati, se non addirittura imposti, dalla cultura di socializzazione (Merzagora Betsos, 2009). Parimenti, non può essere mossa a carico della vittima l’accusa di trasgressione a «norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato» (art. 42, co. 1) per elidere l’antigiuridicità della condotta violenta. Dunque, benché l’interpretazione della violenza di genere in chiave culturale non possa essere invocata quale spiegazione unicausale del fenomeno (Ceretti & Natali, 2004; Dutton, 2003; De Pasquali, 2007) – diversamente, le percentuali di uomini violenti permeati dai medesimi valori (sotto)culturali dovrebbero essere ben più elevate (Merzagora Betsos, 2009) – non può disconoscersi il conforto dei mores nell’agito violento e nella successiva messa in atto di tecniche di neutralizzazione da parte dell’aggressore. Vero è che in taluni contesti migratori il concetto di «onore» assume un ruolo coesivo all’interno del gruppo e, in quanto tale, funzionale al recupero identitario all’interno del Paese ospitante, con sfumature ben più marcate rispetto al significato originario rivestito dal predetto nell’ambito della cultura di provenienza (Caruso, 2008).
Sul versante punitivo, l’art. 45 sollecita le Parti all’adozione di misure legislative che prevedano l’applicazione di pene dotate dei caratteri dell’efficacia, della proporzionalità e della dissuasività (Beccaria, 1764). Qualora la necessità di perseguire il fatto-reato lo renda necessario, anche in ragione della sua gravità, l’apparato sanzionatorio può includere «pene privative della libertà e che possono comportare l’estradizione» del suo autore (art. 45, co. 1); il medesimo è passibile dell’applicazione di ulteriori misure limitative, quali il monitoraggio della condotta e la sorveglianza, cui può aggiungersi la privazione della potestà parentale laddove l’interesse superiore del minore non possa essere altrimenti garantito. La normativa configura un’azione repressiva dinamica, che si estende dalla punizione dell’autore alla tutela della vittima mediante l’osservazione del comportamento post delictum e il suo riverberarsi sul soggetto passivo, posta la natura disfunzionale dei rapporti familiari sottesi ai reati di prossimità. Sarebbe proprio l’esistenza di una «patologia della relazione» a rendere ragione della frequenza con cui talune dinamiche interpersonali sfociano in condotte violente, sì da indurre la comunità psichiatrica americana a identificare una nuova categoria nosografica, denominata «disturbo relazionale» (relational disorder), che investe gruppi sociali legati da una relazione intersoggettiva (De Pasquali, 2007). La rilevanza di quest’ultima nella criminogenesi delle condotte violente trova riconoscimento indiretto nella disciplina di cui all’art. 43 che, prescrivendo l’applicabilità delle figure delittuose «a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato», intende stigmatizzare la c.d. violenza coniugale, a lungo considerata «perfettamente legale» poiché ritenuta espressione dello ius in corpus, secondo cui nel corpo femminile sarebbe risieduto l’onore maritale e dell’intera famiglia (Valenzi, 2012, 33).
Il quadro sanzionatorio contempla aggravanti quali esistenza di una relazione d’intimità tra autore e vittima o abuso di autorità; reiterazione della condotta criminosa; particolare vulnerabilità della vittima; vittimizzazione del minore o c.d. violenza assistita; concorso di persone nel reato; gravità della violenza antecedente o contestuale alla condotta criminosa; c.d. violenza armata; sequele psico-fisiche a carico della vittima; recidiva specifica dell’autore (art. 46). Di particolare interesse la tutela del c.d. minore maltrattato, ossia il bambino oggetto di grave trascuratezza (35%), maltrattamento fisico (30%), maltrattamento psicologico (25%) e abuso sessuale (10%) in ambito familiare (Gelles & Conte, 1990), tanto da classificare il decesso per maltrattamento come la quarta causa di morte al di sotto dei cinque anni di età (Nivoli et al., 2010). Qualora i figli siano testimoni delle violenze domestiche (c.d. violenza assistita), il maltrattamento si traduce in vittimizzazione indiretta, sebbene non sia esclusa un’esposizione incrociata ai due fenomeni, se Edleson e Williams (2007) riportano un abuso diretto sui minori conviventi con situazioni di violenza domestica in una percentuale oscillante tra il 30 e il 66% dei casi pervenuti alla loro osservazione. Ross (1996) ipotizza l’esistenza di una correlazione altamente significativa tra violenza cronica grave agita dagli uomini sulle proprie partners e impiego di violenza fisica sui bambini, documentando un incremento del rischio di vessazioni fisiche, associate a trascuratezza, da parte delle madri vittimizzate. La violenza domestica inciderebbe negativamente tanto sulle funzioni genitoriali, quanto sulla relazione madre-bambino (Arcidiacono & Colaiaco, 2012) mentre, riguardo ai padri maltrattanti, è emerso che circa la metà dei partners abusanti delle proprie compagne usa violenza contro i figli (Walker, 1989). Ciò rende ragione del rigore della disposizione ex art. 45, co. 2, che prevede la «privazione della patria potestà, se l’interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima» non possa essere altrimenti garantito. Previsione da leggersi in combinato disposto con quella dell’art. 31, che coniuga i diritti di custodia e di visita dei figli con le istanze di sicurezza della vittima e del minore: invero, tra i fattori precipitanti che preludono a gravi episodi di violenza domestica, De Pasquali (2007) annovera le dispute per l’affidamento dei figli, gli ostacoli frapposti dall’ex coniuge e/o le restrizioni giuridiche nel proseguimento del progetto genitoriale, a seguito di separazioni conflittuali.
Sul piano vittimologico, la Convenzione prescrive «un efficace e tempestivo intervento delle forze dell’ordine, un facile accesso alle informazioni sui propri diritti e (…) la creazione di strutture e servizi specializzati di sostegno» (Morello, 2013, 2), in accordo con la figura della «vittima tutelata» (Nivoli et al., 2010). Segnatamente, l’art. 18 prescrive l’adozione delle misure necessarie «per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza» (co. 1), così da ostacolare la rivittimizzazione, vale a dire quel processo in forza del quale il soggetto passivo di una condotta pregiudizievole iniziale subisce nuovamente, a distanza di tempo, un evento vittimogeno uguale, analogo o diverso dal primo (Nivoli et al. 2010). In particolare, la pregressa violenza fisica e/o sessuale subita nella famiglia di origine costituirebbe un fattore predisponente significativo per una futura relazione coniugale violenta: tra le ipotesi esplicative, quella della difficoltà della donna ad emanciparsi dal marito maltrattante, al quale verrebbe richiesto, seppur in maniera inconsapevole, di assumere un ruolo vicariante rispetto a quello del padre violento (De Pasquali, 2007).
Alle Autorità statali incaricate dell’applicazione della normativa interna viene demandato l’intervento «tempestivo e appropriato» per fornire «protezione adeguata e immediata alle vittime» (art. 50, co. 1): l’immediatezza della tutela correla con l’imminenza del pericolo derivante dall’agito violento (art. 52), imponendo l’adozione giudiziale di «misure urgenti di allontanamento» a carico dell’autore di violenza domestica. Ispirate alla medesima ratio devono intendersi le «ordinanze di ingiunzione e di protezione» ex art. 53, destinate a dare concreta attuazione alla normativa attraverso un decalogo dettagliato delle generalità (Zanasi, 2008) che contempla, tra le altre: la concessione delle predette con funzione protettiva immediata e inaudita altera parte, ossia senza la necessità del contraddittorio, ove necessario; la facile accessibilità a favore dell’avente diritto, soprattutto sul piano degli oneri amministrativi e finanziari; l’autonomia rispetto ad altri procedimenti giudiziari, anche contestuali, nonché l’introduzione nei procedimenti successivi, così da garantire una tutela della vittima scevra da condizioni di ordine procedurale e perdurante in tutti gli stati e gradi di giudizio.
La Convenzione afferma la centralità della vittima nel procedimento penale (art. 56), sposando quella concezione del soggetto passivo recentemente definita «vittima valorizzata» (Nivoli et al., 2010), in quanto titolare di «diritti» e portatrice di «interessi» meritevoli di tutela «in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari» (art. 56, co. 1). Le misure di protezione ex art. 56 delineano il c.d. statuto dei diritti della vittima e dei testimoni di reato, mostrando un’apprezzabile sensibilità rispetto al fenomeno della vittimizzazione allargata. Si inscrivono, all’interno della cornice di tutela: il diritto di informazione in merito all’andamento dell’attività d’indagine, del procedimento e dell’esito del giudizio (art. 56, co. 1, lett. c); il diritto di audizione, ivi compresa la possibilità di fornire elementi probatori (art. 56, co. 1, lett. d); il diritto alla riservatezza, garantito mediante la protezione della vita privata e dell’immagine della vittima (art. 56, co. 1, lett. f); la riduzione del rischio di vittimizzazione secondaria, sia assicurando l’evitamento dei contatti tra vittima e autore nelle varie fasi del procedimento penale (art. 56, co. 1, lett. g) sia prevedendo l’adozione di particolari cautele nell’escussione testimoniale della vittima stessa nel corso del dibattimento (art. 56, co. 1, lett. i). Completa la cornice garantista la previsione dell’assistenza legale e del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 57. Secondo Battarino (2013), gli obblighi a carico degli Stati aderenti sarebbero suscettibili di adempimento mediante misure legislative o di altro tipo riconducibili alle categorie dell’informazione, del supporto generale e del supporto specializzato[4] a favore delle vittime, con specifica attenzione a diritti e bisogni dei minori testimoni di tali forme di violenza (art. 26).
Il recupero della vittima, ulteriore obiettivo della Convenzione, richiede l’impiego di misure quali «le consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro» (art. 20, co. 1): trattasi della codificazione delle attività dei c.d. Centri Antiviolenza – la principale organizzazione a livello europeo attualmente impegnata nell’attività di contrasto alla violenza di genere (Nunziante Cesàro, Stanziano & Riccardi, 2012) – che propongono percorsi assistenziali con «reinserimento lavorativo, abitativo e sociale» (Storti, 2010, 106). Coerentemente con gli attuali indirizzi in materia di riparazione del danno (Rossi, 2004), il recupero consta di un risarcimento economico alla vittima (c.d. restituzione monetaria) e di un’adeguata assistenza alla medesima nelle varie fasi dell’iter processuale, dalla denuncia del fatto-reato fino alla formulazione delle istanze risarcitorie (Bernard & Cario, 2001). Segnatamente, la disciplina risarcitoria prevede strumenti civilistici di ricorso avverso l’autore di reato (artt. 29, co. 1 e 30, co. 1), unitamente alla configurazione di un duplice dovere risarcitorio in capo alle Autorità statali: in via principale – per inadempienza rispetto al dovere di adozione delle necessarie misure preventive e protettive di loro competenza (art. 29, co. 2) – e in via sussidiaria, ove la riparazione del danno non sia altrimenti garantita, fermo restando l’esercizio di un’azione di rivalsa nei confronti del reo (art. 30, co. 2).
In definitiva, la Convenzione sposa un approccio integrato che coniuga misure volte a prevenire le cause della violenza, anche mediante la promozione di una corretta rappresentazione dei rapporti tra i generi e della soggettività femminile, con un robusto apparato sanzionatorio e con uno statuto garantista dei diritti delle persone offese (sul piano lavorativo, assistenziale, patrimoniale e processuale), senza trascurare le iniziative di formazione specifica per gli operatori sanitari e di polizia chiamati, a vario titolo, ad assistere le vittime (Resta, 2012). Pertanto, «la Convenzione di Istanbul ci dice che è impossibile agire efficacemente contro la violenza se non se ne riconoscono le forme molteplici, se non si inizia a chiamarle col loro nome, se non si capisce che le loro radici affondano in un modo di costruire, vivere e rappresentare le relazioni tra uomini e donne del tutto sbilanciato, e che è da lì che bisogna cominciare» (Mogherini, n.d.).
Bibliografia
Adams D. A. (1988), Treatment models of men who batter: A pro-feminist analysis of five treatment models, in Yllo K., Bograd M. (a cura di), Feminist perspectives on Wife Abuse, Sage, Newbury Park.
Aldarondo E. & Mederos F. (2002), (a cura di), Men Who Batter: Intervention and Prevention Strategies in a Diverse Society, Civic Research Institute, New York.
Arcidiacono C. & Colaiaco F. (2012), Tra accoglienza e ritessitura dei legami familiari. I bambini testimoni di violenza domestica: “sono io il colpevole?”, in Sono caduta dalle scale…I luoghi e gli attori della violenza di genere, Franco Angeli, Milano.
Arcidiacono C. & Di Napoli I. (2012), Introduzione. Violenza e asimmetria di genere, in Sono caduta dalle scale…I luoghi e gli attori della violenza di genere, Franco Angeli, Milano.
Baldry A. C. (2003), “Bullying in schools and exposure to domestic violence”, Child Abuse and Neglect, 27, 713-732.
Bandini T., Gatti U., Marugo I., et al. (1991), Criminologia, Giuffrè, Milano.
Beccaria C. (1764), Dei delitti e delle pene.
Bernard A. & Cario R. (2001), Les politiques publiques interministerielles d’aide aux victimes, L’Harmattan Paris.
Brownmiller S. (1976), Contro la nostra volontà, Bompiani, Milano.
Caruso P. (2008), “L’onere dell’onore”, Comunicazione presentata al XXII Congresso Internazionale della Società Italiana di Criminologia.
Ceretti A. & Natali L. (2004), La cosmologia degli attori violenti, Aracne, Roma.
Cevro-Vukovic E. & Davis R. (1977), Giù le mani (donne, violenza sessuale, autodifesa), Arcana, Roma.
Charbonneau S. & Béliveau D. (1999), “Un exemple de justice réparatrice au Québec: la médiation et les organismes de justice alternative”, Criminologie, 32(1), 52-77.
Clement J. (2014), Le ragazze rubate, Ugo Guanda, Parma.
De Cataldo Neuburger L. (1996), La donna serial killer, in De Cataldo Neuburger (a cura di), La criminalità femminile fra stereotipi culturali e malintese realtà, Cedam, Padova.
De Pasquali P. (2007), L’orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio, Franco Angeli, Milano.
De Piccoli N. (1997), Aggressività e violenza nella società contemporanea, in N. De Piccoli, M. Brisone, L. Graziano, Crovella D. (a cura di), Ate, Afrodite e le Altre. Identità di genere e violenza, Tirrenia, Torino.
Di Tullio B. (1967), Principes de criminologie clinique, Presses Universitaires de France, Paris.
Dutton D.G. (2003), The Abusive Personality. Violence and Control in Intimate Relationship, The Guilford Press, New York.
Dutton D.G. & Nicholls T.L. (2005), “The gender paradigm in domestic violence research and theory, Part 1, The conflict of theory and data”, Aggression Violent Behavior, 10, 680-710.
Edleson J. & Williams O.J. (2007), Parenting by men who battered women: New directions in assessment and intervention, Oxford University Press, London.
Ellenberger H.F. (1954), “Relations psycologiques entre le criminal et la victime”, Revue International de Criminologie et de Police Tecnique, 2, 103.
Fattah E. A. (1971), La victime est-elle coupable?, Les presses de l’Université de Montréal, Montréal.
Gelles R. J. & Conte J. R., (1990), “Domestic violence and sexual abuse of children: a review of research in the eighties”, Journal of Marriage and the Family, 52, 1045-1058.
Gelles R. J. & Strauss M. A. (1988), Intimate violence: The causes and consequences of abuse in the American family, Simon & Schuster, New York.
Ghezzani N. (2003), Volersi male. Masochismo, panico, depressione. Il senso di colpa e le radici della sofferenza psichica, Franco Angeli, Milano.
Island D. & Letellier P. (1991a), Men who beat the men who love them: Battered gay men and domestic violence, Harrington Park Press, New York.
Island D. & Letellier P. (1991b), “The scourge of domestic violence”, Gaybook, 11.
Johnson M.P. (1995), “Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women”, Journal of Marriage and the Family, 57, 283-294.
Kilmartin C. & Allison J. (2007), Men’s Violence Against Women. Theory, Research, and Activism, LEA, London.
Koss M. P., Goodman L. A., Browne A., et al. (1994), No safe heaven. Male violence against women at home, at work and in the community, American Psychological Association, Washington.
Kurz D. (1993), Physical assault by husbands: A major social problem, in R. J. Gelles, D. R., Loseke (a cura di), Current controversies in family violence, Sage, Newbury Park.
Luberto S. (2005), Introduzione, in Modena Group on Stalking (a cura di), Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo, Franco Angeli, Milano.
Mendelsohn B. (1956), “Une nouvelle branche de la science bio-psyco-social: la victimologie”, Revue International de Criminologie et de Police Tecnique, 10-31.
Merzagora Betsos I. (2009), Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento, Cortina, Milano.
Merzagora Betsos I., De’ Micheli A. & Caruso P. (2010), “La Battered Husband Syndrome, ovvero: quando la vittima è lui”, Rassegna Italiana di Criminologia, IV, 2, 327-345.
Monticelli L. (2003), “Le ‘cultural defenses’ (esimenti culturali) e i ‘reati culturalmente orientati’. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale”, Indice Penale, 6 (1), 535-585.
Morello M. (2013), “Contenuto della Convenzione di Istanbul”, Eurofocus: La Convenzione di Istanbul, Consiglio Regionale del Piemonte, 18.
Muñoz-Rivas M., Graña Gómez J. L., O’Leary D., et al. (2007), “Physical and psychological aggression in dating relationships in Spanish university students”, Psicothema, 19(1), 102-107.
Nivoli G.C., Lorettu L., Milia P., et al. (2010), Vittimologia e psichiatria, Edi.Ermes, Milano.
Nunziante Cesàro A., Stanziano G. & Riccardi E. (2012), La rana e lo scorpione. Percorsi di autonomia e differenziazione per le donne vittime di violenza, in Sono caduta dalle scale…I luoghi e gli attori della violenza di genere, Franco Angeli, Milano.
Procentese F. (2012), Asimmetria di genere nel fidanzamento. Narrazioni di violenza e potere al maschile, in Sono caduta dalle scale…I luoghi e gli attori della violenza di genere, Franco Angeli, Milano.
Renzetti S. (1992), “Evaluating the welfare effects of reforming municipal water prices”, Journal of Environmental Economics and Management, 22, 147-163.
Rondeau G., Boisvert R. & Forney A. (2002), L’aide aux conjoints violents lors de l’arrestation et de la situation de crise, Centre de recherche sur la violence familiare et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), Université de Montréal, Montréal.
Ross G. T. (1996), Family violence: Wife abuse, law and legislation, New Jersey State Working Group.
Rossi L. (2004), Adolescenti criminali. Dalla valutazione alla cura, Carocci, Roma.
Russo G. (1985), “Donne omicide a Messina (1946-1984)”, Rassegna di Criminologia, XVI, 2, 353-380.
Steinmetz S. (1978), “The battered husband syndrome”, Victimology, 2(3-4), 499-509.
Stordeur R. A. & Stille R. (1989), Ending Men’s Violence Against Their Partners, Sage, Newbury Park.
Storti L. (2010), Donne in transito: storia di un centro di accoglienza, in M. Termini (a cura di), Quando la psicoanalisi scende dal lettino, Borla, Roma.
Strauss M. A. (1993), “Identifying offenders in criminal justice research on domestic assault”, American Behavioral Scientist, 36(5), 587-600.
Valenzi L. (2012), La violenza coniugale: da diritto a reato, in Sono caduta dalle scale…I luoghi e gli attori della violenza di genere, Franco Angeli, Milano.
Vindigni A. (2013), “Gli aspetti salienti della Convenzione di Istanbul”, Eurofocus: La Convenzione di Istanbul, Consiglio Regionale del Piemonte, 18.
Von Hentig H. (1948), The criminal and his victim, Yale University Press, New Haven (CT).
Walker L. (1989), Terrifying love: why battered women kill and how society responds, Harper & Row, New York.
Walker L.E.A. (1979), The battered women, Harper & Row, New York.
Wolfe D., Scott K., Reitzel-Jaffe D., et al. (2001), “Development and validation of the conflit in adolescent dating relationship inventory”, Psychological Assessment, 13, 277-293.
Zanasi F. M. (2008), Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, Giuffrè, Milano.
Sitografia
«Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», (URL: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=210)
Battarino G., “Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, Diritto Penale Contemporaneo (URL:http//www.penalecontemporaneo.it), 2 ottobre 2013.
Di Stefano A., “La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, Diritto Penale Contemporaneo (URL:http//www.penalecontemporaneo.it), 18 ottobre 2012.
Merli A., “Violenza di genere e femminicidio”, Diritto Penale Contemporaneo (URL:http//www.penalecontemporaneo.it), 10 gennaio 2015.
Mogherini F., “Convenzione di Istanbul, le tre ‘P’ in difesa delle donne”, RES-PoliticaSocietàCultura, (URL:http://www.associazioneres.it/wordpress/wp.content/uplodes/mogherini.pdf), n.d.
Resta F., “Femminicidio: la strategia delle ‘4 P’”, Europa Quotidiano, (URL: http://www.europaquotidiano.it/2012/11/26/femminicidio-la-strategia-delle-4-p/), 26 gennaio 2016.
-
Lo strumento della ratifica produce il consenso dello Stato ratificante ad essere vincolato dalla Convenzione, impegnandolo all’adozione delle misure legislative e di altro tipo per «prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza» (art. 5). ↑
-
Con ciò non si intende negare tout court un eventuale screzio psico-patologico dell’autore di reato ma, semmai, ridurne la portata al caso singolo: il razionale è quello di impedire generalizzazioni fuorvianti e pericolose, tali cioè da alimentare logiche giustificazioniste, in termini patologizzanti, della condotta deviante. ↑
-
(In)felice espressione coniata dalla Walker nel suo The Battered Women (1979) ad indicare le tattiche manipolatorie poste in essere dal partner abusante per ridurre la reattività della vittima, facilitando il protrarsi delle condotte vessatorie. ↑
-
Rientrano nel supporto generale (art. 20) i servizi di consulenza legale, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, offerta di alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di lavoro, accesso ai servizi sanitari e sociali. Nella categoria dei supporti specializzati (art. 22) si annoverano: case rifugio, linee telefoniche gratuite di assistenza con copertura temporale continua, centri di prima assistenza adeguati che possano offrire una visita medica, una consulenza medico-legale ed un sostegno psicologico. ↑