Gaslighting: i profili giuridici di una forma di abuso psicologico
Il termine Gaslighting trae origine dal titolo di un’opera teatrale del 1944, “Gaslight”, del regista americano Georg Cukor: la storia narra di una coppia in cui il marito, utilizzando alcune strategie, in particolare l’alterazione della luce delle lampade a gas della casa, spinge la moglie a dubitare di se stessa e delle sue capacità critiche fino a condurla sull’orlo della pazzia.
Anche se l’abuso psicologico è una delle più antiche manifestazioni di violazione dell’altro, resta ancor oggi difficilmente individuabile: esso perpetrata, si insinua, si consuma tra le ‘sicure’ mura domestiche destabilizzando l’ignara vittima, che non comprendendo gli accadimenti colpevolizza se stessa.
Forme di abuso violente, siano queste fiche e/o mentali hanno, negli ultimi tempi, riscontrato sempre una più grande attenzione da parte dei mass–media, realizzando una maggiore partecipazione ai problemi sociali e individuali dei cittadini. Inoltre, essi, esponendo al pubblico quotidiane storie di persecuzioni e maltrattamenti in famiglia, consentendo a chiunque di confrontarsi con tale fenomeno abusante che altrimenti resterebbe silente, se non addirittura non percepito dall’abusato come problema. Non solo, la sovraesposizione del fenomeno ha ‘risvegliato’ l’interesse di studiosi, psicologi, psichiatri, medici e giuristi, riportando in auge il termine Gaslighting quale sinonimo di una forma di violenza subdola, perfida, non facilmente percettibile sia dalla vittima che dagli esterni, quale quella psicologica. Forma di violenza che proprio per queste sue caratteristiche mistificatrici impone molta più attenzione di quella finora prestata da parte di professionisti volti alla tutela dei singoli, nonché della collettività.
Il gaslighting, anche se tende a rivelarsi principalmente nei rapporti di coppia, può svilupparsi anche in contesti diversi da quello famigliare, come ad esempio quello lavorativo oppure amicale, senza distinzioni di classe sociale e livello culturale. In sintesi, si concretizza attraverso una sottile forma di violenza qualificabile come un insieme di comportamenti che un manipolatore (gaslighter), agisce nei confronti di una persona per confonderla, renderla dipendente, farle perdere la fiducia in se stessa e nel proprio giudizio di realtà fino a farla dubitare della propria sanità mentale. L’obiettivo del gaslighter è quello di privare la vittima della sua autonomia, del suo Io, della sua autostima e della sua capacità decisionale, riducendola ad uno stato di dipendenza tanto psicologica, quanto fisica, esercitando e mantenendo su di essa un controllo ed un potere di matrice sadico-masochistica.
Gli aspetti psicologici
Il gaslighting scrive Salvadori è una violenza “insidiosa, sottile, non se ne percepisce l’inizio, a volte è scusata dalla stessa vittima; non si tratta di una deflagrazione d’ira, che almeno è subito identificabile e magari oggetto d’immediata risposta, anche legale. È una sottile lama di ghiaccio che s’insinua, molte volte, tra la tranquillità delle mura domestiche. È una violenza gratuita e persistente, reiterata quotidianamente che ha la capacità di ‘annullare’ la persona che ne è bersaglio. Si tratta di un vero e proprio lavaggio del cervello” (Salvadori, 2008).
Alcuni autori (Hirigoyen, 2000; Filippini S., 2005) ritengono che in certe forme di comportamenti abusanti e maltrattanti, il perpetratore presenti il profilo di un ‘perverso narcisista”. Eiguer (1989) definisce il perverso narcisista come “colui che influenzato dal suo Io grandioso, cerca di stabilire un legame con un altro individuo attaccandosi in particolar modo alla sua integrità narcisistica per disarmarlo”. I perversi narcisistici attaccano la fiducia, l’autostima dell’altro, rafforzando in qualche modo la convinzione che il legame di dipendenza che l’altro ha nei loro confronti sia insostituibile. L’essenza della perversione come modus operandi consiste nel convertire la relazione con l’altro in relazione di potere, nel disconoscere i diritti dell’altro, nell’usarlo a proprio piacere, nel corrompere la relazione per ottenere il controllo ed esercitare su di essa il proprio dominio. (Guerrini Degl’Innocenti, 2011).
Il gaslighting è pertanto un comportamento che la persona abusante concretizza per minare alla base la fiducia della vittima: si tratta di un vera e propria manipolazione della mente, che pone la vittima nella condizione di pensiero di sentirsi sbagliata e quindi di meritarsi quella punizione.
Proprio in virtù di questi tratti peculiari, viene inquadrata tra le forme di abuso psicologico in quanto il tipo di comportamento messo in atto è una sistematica azione volta a usurare l’esistenza psico-fisica dell’Altro: l’abusante/gaslighter può negare circostanze realmente esistenti o fingere come esistenti circostanze mai accadute e/o sconfessare cose effettivamente dette, simulando di aver pronunciato frasi o affermazioni mai dette dalla vittima o dal gaslighter al punto da mettere in serio pericolo la salute mentale della vittima.
Come già anticipato, nella quasi totalità dei casi tale abuso si realizza all’interno della famiglia o tra la cerchia famigliare, vale a dire in situazioni in cui i contatti tra manipolatore e vittima sono quotidiani e ove si crea tra gli stessi un rapporto di fiducia quasi assoluto.
È possibile identificare alcune fasi nell’opera manipolatoria del gaslighting: in un primo momento, il ‘mistificatore’ si presenta quale un perfetto amante, corteggia, adula, nell’intento di convincere la potenziale vittima del grande amore nutrito verso di lei/lui. Alla lenta, ma costante lusinga ed asservimento totale del gaslighter corrisponde una graduale destabilizzazione della personalità della vittima e della sua autostima, quantomeno ad un livello profondo/inconscio. Si innesca una lenta, sicura decostruzione psicologica, attraverso la quale il gaslighter si insinua nella vita della vittima, prima, e nella sua mente, dopo, creando una sudditanza psicologica dalla quale la stessa non potrà facilmente riuscire più a liberarsi.
Sulla figura del gaslighter sono state elaboratore dalla letteratura scientifica tre tipologie di manipolatori:
- il manipolatore affascinante: che con il suo charme e la sua ostentata classe seduce ed influenza la sua vittima, imponendo il proprio ascendente sulla stessa. “Chi seduce distoglie dalla realtà, agisce di sorpresa, di nascosto […] allo scopo di qualcuno che lo ammiri, che gli rinvii una buona immagine di sé. Una seduzione perversa a senso unico […] con cui il perverso narcisista cerca di esercitare fascino senza lasciarsi coinvolgere” (Hirigoyen, 2000);
- il bravo ragazzo: che si propone come attento e premuroso nei confronti della sua vittima, facendole credere di agire solo per il suo bene e la sua sicurezza, a volte anche in modo ossessivo (accompagnando la vittima in ogni tempo in ogni luogo) ma che in realtà, non sappiamo in che misura consapevole o meno, agisce col solo intento di soddisfare i suoi bisogni. “Questo controllo‐premuroso costituisce il terreno per creare quella permeabilità emotiva tale da consentire una sorta di effrazione psichica, per cui il perverso narcisista conquista il possesso della mente dell’altro convincendolo che solo lui ha ragione e solo lui conosce veramente ciò di cui ha bisogno” (ibidem).
- il persecutore che a differenza dei precedenti assume in modo diretto ed immediato comportamenti più o meno duri, violenti, aggressivi ed ostili che infieriscono sulla capacità decisionale e volontà psichica della vittima prescelta.
L’obiettivo del gaslighting è pur sempre quello di togliere alla vittima la padronanza di sé, la sua autonomia decisionale, l’auto-sicurezza, la fiducia nel proprio essere.
La vittima sprofonderà in una voragine ove attraverserà tre fasi successive:
- Incredulità /Distorsione della comunicazione. La prima fase è quella in cui la vittima è ancora sicura di sé e delle sue capacità cognitive e relazionali, vede le cosa in modo obiettivo ed è capace di mettere in dubbio quanto affermato dal gaslighter, tanto da riuscire a contrastarlo quando questi palesa situazioni in realtà inesistenti. Inizia però in tale fase la distorsione della comunicazione, che non è più finalizzata ad unire, ma ad allontanare e ostacolare lo scambio, quasi come se vittima e persecutore iniziassero a camminare su due binari paralleli che pian piano si allontanano. La vittima non riuscirà più a capire il persecutore. I “dialoghi” saranno caratterizzati da silenzi ostili, alternati da scontri destabilizzanti. In tale fase la vittima inizia ad essere confusa, sbalordita e disorientata anche perché sperimenta sempre più “una comunicazione particolare, non fatta per unire, ma per allontanare e ostacolare lo scambio. Questa distorsione comunicativa ha lo scopo di usare l’altro. Perché continui a non capire nulla del processo in corso e per confonderlo di più, lo si deve manipolare verbalmente. Il black-out delle informazioni reali è essenziale per ridurre la vittima all’impotenza” (Hirigoyen, 2000). Ed è allora che inizia ad attecchire in lei il tarlo del dubbio, a credere di essere sbagliata.
- Difesa. La seconda fase sarà caratterizzata da un tentativo di difesa. La vittima cercherà di convincere il suo persecutore che quello che dice non corrisponde alla verità; proverà ad instaurare un dialogo, ostinato, con la speranza che ciò serva a far cambiare il comportamento del gaslighter. La vittima orienterà tutte le sue forze e le sue capacità a far cambiare idea al suo persecutore, convinta che le sue capacità d’ascolto e di dialogo riusciranno in tale intento. Ha quindi inizio una strenua attività di persuasione, in cui la vittima investirà tutta se stessa, convinta di poter mutare le sorti del destino.
- Depressione. La terza fase è il momento in cui la vittima prenderà coscienza che tutti i suoi sforzi di cambiare la realtà sono stati vani, la vittima vedrà piano piano venir meno la sua forza, si convincerà che ciò che il persecutore dice nei suoi confronti corrisponde a verità. Si arrende, insicura, dubbiosa e completamente vulnerabile e dipendente dall’altro. Oramai è asservita al suo persecutore, che si sente tanto più sicuro, dominatore ed euforico quanto più insicura e abbattuta si sente la vittima. “Si fonda su questo la contraddizione della vittima, vittimizzata e contemporaneamente idealizzante” (Iurilli N., 2007).
Rilievo giuridico del gaslighting
Il gaslighting, quale fenomeno abusante, pur essendo stato sottoposto nel corso degli ultimi anni ad un attento studio interdisciplinare, allo stato attuale ancora non gode di un suo proprio riconoscimento in ambito processual-penalistico e giurisprudenziale come fattispecie di reato.
Cornice imprescindibile ove inquadrare la condotta di gaslighting sono sicuramente gli artt. 3 e 29 della Costituzione italiana: a tali articoli si è per esempio rivolta la corte d’Appello di Torino in una sentenza il 21.02.2000 che, per la prima volta, ha fatto riferimento al “mobbing familiare” quale elemento per addebitare una separazione tra coniugi.
Leggendo le motivazioni della sentenza riconosciamo i comportamenti tipici del gaslighting: “I comportamenti dello S. (il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa.” e, ancora: “Il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”.
Manifestandosi quasi esclusivamente all’interno del rapporto di coppia, con una serie di condotte qualificabili in termini di abuso psicologico, controllo e isolamento della vittima altrimenti detto comportamento maltrattante, la giurisprudenza più recente ha evidenziato nella condotta del gasligher in particolare tre fattispecie di reati: “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” (ex art 570 del c.p.); “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”(ex nell’ art 572 del c.p.); nonché i c.d. “Atti persecutori” (ex 612 bis c.p.).
Tutte le figure di reato appena citate sono state delineate non solo per offrire una tutela effettiva in presenza di condotte lesive della personalità psico-fisica del coniuge o dei propri figli, tanto per salvaguardare beni giuridici quali l’ordine e la morale in famiglia, ma anche per il corretto adempimento degli obblighi assistenziali corrispondenti (ex artt. 143 ss cc).
Rivolgendomi all’esame specifico delle fattispecie delineate dalle norme in esame, si rileva che la violazione ex art 570 c.p. è integrata ogni qualvolta la condotta dell’agente violi l’obbligo di assistenza morale e quando tale condotta sia diretta a dissipare i beni del coniuge e dunque quando quest’ultimo viene privato dei mezzi di sussistenza in violazione degli obblighi di assistenza materiale[1].
Gli elementi materiali della condotta criminosa tipica sono due: quelli previsti al primo comma (abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie); e quelli previsti al secondo comma (malversazione o dilapidazione dei beni o mancata prestazione dei mezzi di sussistenza). Sotto questo profilo è stato ritenuto, recentemente, che la fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità[2].
Invero, anche se gli studi recenti cercano di inquadrare la condotta del gaslighter nell’ambito di operatività della norma in esame, riteniamo che solo in senso lato nelle azioni del gaslighter si possa rilevare il reato previsto nell’art 570 e ciò in quanto la norma fa mero riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica. Una indubbia operatività ha invece la fattispecie delittuosa di cui all’art 572 cp, la quale fa riferimento generale al maltrattamento, inteso come un atto in grado di assumere un valore di disprezzo o di offesa alla dignità del coniuge, costringendolo a vere e proprie sofferenze psicofisiche. La condotta del soggetto attivo può concretizzarsi anche in atti di per sé privi di rilevanza penale, ma che per il contesto in cui vengono posti in essere e per la reiterazione nel tempo, determinano la mortificazione e la lesione dei diritti personali della vittima, contemplando sia maltrattamenti fisici che psicologici[3].
Oggetto tutelato dalla norma è l’interesse di un soggetto al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari, sull’autorità, o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano ad una persona in posizione di preminenza[4].
Commette il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. colui che costringe l’altra persona ad assoggettarsi ad azioni degradanti, umilianti tali da infliggere sofferenze morali, derivanti da una pluralità di cattivi trattamenti quali, ad esempio, il caso di ostentato, continuo disinteresse verso il coniuge ed il minore od ancora il caso di condotte di spregio e di scherno[5].
I singoli episodi devono essere tali da cagionare sofferenze, privazioni, dolori ed umiliazioni, le quali, a loro volta, devono costituire nel loro insieme una fonte di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone il coniuge ed i familiari ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare con prevaricazione e soprusi, tanta sofferenza in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza e serenità. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali[6]. Nel caso del gaslighting, l’autore delle condotte lesive può porre in essere anche atti in sé privi di rilevanza penale, ma che, se inquadrati nella complessità del progetto criminoso, soprattutto considerata la reiterazione nel tempo, possono essere rivelatori di tale fattispecie delittuosa. Vero è che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza richiedono una pluralità di atti e protratti nel tempo perché si possa perfezionare il reato di Maltrattamenti: il gaslighting pertanto può ben rientrare in tale quadro giuridico, escludendo sia tutte quelle lievi o lievissime lesioni colpose, le minacce, le percosse integranti fattispecie autonome, così come la riduzione in schiavitù o la violenza sessuale che non sono assorbite. Da non dimenticare inoltre che “l’articolo di legge come afferma parte della dottrina” prevede la morte o le lesioni gravi o gravissime come circostanze aggravanti dei maltrattamenti qualora tali eventi ulteriori, pur essendo prevedibili dal soggetto agente, non fossero da lui voluti. Qualora, invece, il soggetto attivo li avesse voluti o, presentatasi la possibilità di verificazione, ne avesse accettato il rischio, risponderebbe di omicidio doloso o lesioni gravi o gravissime dolose in concorso con il delitto di maltrattamenti. Il reato è procedibile d’ufficio[7]”.