L’Agente undercover nello scenario investigativo italiano
L’argomento che intendo affrontare, si riferisce alla doppia personalità che contraddistingue la figura dell’agente undercover (UC), travagliato strumento investigativo previsto dal nostro ordinamento giuridico, come si vedrà, proprio perché caratterizzato da una serie d’implicazioni di diversa natura con conseguenze che ruotano nell’universo del diritto, nelle area psico-sociologica e criminologica. La doppia personalità, vis à vis, si pone l’una contro l’altra, sino ad “abbracciarsi” talvolta intercambiandosi, ma anche necessariamente a sdoppiarsi quando se ne manifesta l’esigenza o le condizioni lo impongono; rischio: la vita o la morte dell’agente infiltrato.
L’UC affronta una serie di difficoltà, spesso tralasciate e/o giudicate di secondo ordine. Si pensi ad esempio alle motivazioni che sottendono una simile scelta professionale che, inevitabilmente, costringe l’operatore ad inserirsi nelle associazioni criminali indagate, all’impegno del dover gestire il servizio durante l’intero arco delle attività investigative, alle implicazioni che nascono (dolosamente) quando si fa ritorno nel proprio nucleo familiare in cui, per altro, si manifesta spesso la difficoltà o l’incapacità di rientrare nel ruolo effettivo e recuperare gli affetti trascurati a volte per lungo tempo. Un’attività dunque, che comporta un’elevata fonte di stress, che cresce e matura giorno per giorno e che rischia di amplificarsi con l’intervento di altre variabili riferite sia al contesto ambientale operativo sia alle condizioni psico-fisiche personali dell’agente UC.
Spesso, si cade nell’errore di sottovalutare la soggettività di simili variabili, ma occorre considerare che in una simile professione, non possono valere regole universali assolute, ma è opportuno valutare e adattare di volta in volta a seconda dei casi gli eventuali progressi in termini di efficacia ed efficienza che scaturiscono dall’utilizzo di questo particolare strumento investigativo.
Qualsiasi attività di polizia è regolamentata da un riferimento normativo; gli atti di Polizia Giudiziaria, ricadono direttamente sull’ambito processuale (o ne condizionano l’aspetto investigativo) e, in base al principio del contraddittorio finalizzato a garantire quella che i giuristi definiscono “equità processuale”, difesa e accusa si scontrano affrontano. Di conseguenza, un’attività di Polizia Giudiziaria non svolta secondo le norme giuridiche, o con una cattiva e/o non sufficiente preparazione/gestione dell’agente rischia di vanificare giorni, mesi, a volte anni, di indagini.
Vanno quindi considerati due aspetti fondamentali della professione: il primo di natura giuridica e il secondo di natura psico-socio-criminologica, poiché spesso l’agente UC si trova ad operare da solo e le sue scelte possono garantire la propria incolumità. Due aspetti che definiscono meglio la figura professionale, le sue diverse sfaccettature che esaltano la netta diversità rispetto al classico lavoro di polizia.
Profili Giuridici
Il delicato strumento investigativo e professionale dell’UC, è stato, negli ultimi decenni, disciplinato da singole disposizioni legislative, spesso discordanti. Il legislatore spinto dalle nuove emergenze criminali, è stato costretto a definire meglio queste nuove metodologie d’investigazione, poi recepite, disciplinate e imposte anche a livello europeo, avviando un audace tentativo di reductio ad unitatem di tutte le disposizioni contemplate dalle singole legislazioni di settore che fanno riferimento a specifici contesti criminali.
Oggi, quindi, l’utilizzo dell’attività UC – finalizzata alla ricerca e raccolta delle fonti di prove – trova un proprio autonomo statuto nella legge 16 marzo 2006 n. 146 sorta dopo un lungo e tormentato iter parlamentare, ratificando la Convenzione di Palermo (dicembre 2000) sul crimine organizzato transazionale.
L’articolo 9 della legge n. 146, ha dovuto rispondere all’esigenza di dare esecuzione e attuazione all’art. 20 della Convenzione che detta, esplicitamente, l’obbligo per ciascuno Stato di adottare «le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna controllata (controlled delivery) [1]» e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, come ad esempio la sorveglianza elettronica o altri tipi di operazioni sotto copertura (undercover operationis). Tutto deve inserirsi necessariamente in un contesto investigativo di una certa complessità e svolgersi nel corso di specifiche operazioni di Polizia. Ne deriva, quindi, che il Legislatore ha ridisegnato completamente il sistema delle cosiddette tecniche di indagini non convenzionali nel nostro ordinamento, riformulando la maggior parte delle disposizioni già presenti, con il merito di ricondurre ad unità una normativa disorganica che aveva caratterizzato per decenni il panorama investigativo. Consegne controllate e operazioni sotto copertura, non a caso, sono state espressamente annoverate nell’ambito delle special investigative techniques, la cui adozione è raccomandata in ambito internazionale e, per esse, si rendeva particolarmente importante la necessità di disporre di un diritto interno il più possibile uniforme [2].
É importante, fare una distinzione tra la figura dell’agente “infiltrato” (Uundercover) e quella dell’agente “provocatore”. Il primo, collaboratore o appartenente alle Forze di Polizia, pone, nell’ambito di un’attività investigativa ufficiale, una condotta di mera osservazione e di contenimento dell’eventuale attività illecita. L’agente “infiltrato” si inserisce in una o più attività penalmente illecite o rilevanti col solo obiettivo di raccogliere prove su reati a carico di persone che li abbiano commessi; in altre parole, l’obiettivo della sua attività è cogliere in flagranza i responsabili di uno o più delitti, senza però assumere un ruolo attivo. L’agente “provocatore”, invece, è colui che pur trovandosi nelle stesse condizioni dell’agente “infiltrato”, a differenza del primo, pone in essere una condotta “attiva”, ossia di induzione, ideazione ed esecuzione di uno o più fatti penalmente illeciti.
L’attività dell’agente “infiltrato” è certamente molto complessa, poiché è necessaria innanzitutto una copertura biografica completa, con nuovi documenti, sentenze di condanna e fogli di uscita da istituti di pena, magistralmente inseriti nelle banche dati consultabili dalle Forze di Polizia. Indispensabile inoltre, una preparazione psicologica e culturale dell’operatore. La specificità è essenzialmente quella di inserirsi in un tessuto criminale, comprenderne le dinamiche, le regole, prevenirne le mosse e, naturalmente, individuare i responsabili dei fatti reato, acquisendo le fonti di prova, per prevenire e reprimere le condotte delittuose. Occorre precisare che entrambe le figure possono utilizzare, nel rispetto delle norme che le disciplinano, azioni sotto copertura, chiamate anche azioni simulate. È possibile infatti, l’agente “infiltrato” svolga attività di provocazione al reato (acquisti e consegne simulate, riciclaggio, ecc.) o che l’agente “provocatore” impieghi le modalità operative tipiche dell’infiltrato (falsa identità, documenti di copertura).
Ci si chiede, allora, quali sono i limiti che tracciano una condotta illecita tale da determinare l’incriminazione dell’UC e quale il conseguente giudizio penale? E ancora, in che modo tale condotta può influenzare le scelte, le concrete attività e, conseguentemente, la condizione psico-fisica di chi opera in simili contesti operativi?
L’art. 9 introduce un’esimente speciale (causa di giustificazione) che esclude la punibilità degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ausiliari ed interposti, impiegati in operazioni sotto copertura, fermo restando l’applicabilità, in via residuale, dell’art. 51 cp. [3], a condizione che l’attività di infiltrazione, previamente autorizzata e opportunamente documentata, sia realizzata nel rispetto dei limiti sanciti dalla legge. Prima del disposto normativo contemplato dall’art. 9, l’esclusione della responsabilità penale era ricollegata all’adempimento di un dovere, operando così, ad un espresso richiamo del disposto art. 55 c. p. p., che pone in capo alla Polizia Giudiziaria l’obbligo di assicurare le fonti di prova dei reati e di ricercarne gli autori.
Ben presto però, il legislatore, in ordine alla comprensione delle esigenze investigative determinate dall’emergere di fenomeni criminali particolarmente complessi, invasivi e pericolosi, quali quelli legati al narcotraffico, al riciclaggio del denaro sporco (in tutte le sue più svariate modalità), non appariva sufficiente ad assicurare all’operatore UC sufficienti spazi di certezza del diritto in ordine alla liceità delle condotte investigative adottate. Quindi, per assicurare un idoneo strumento normativo di supporto agli operatori di Polizia, furono decretati una serie di testi normativi che affrontavano questa disciplina [4]; e non solo nell’ipotesi dell’agente UC propriamente inteso (per intenderci, colui che svolge i propri compiti transitando da una condizione di indifferenza/ignoranza rispetto ai fatti di indagine a quella di testimone “privilegiato” delle dinamiche criminali da contrastare), ma anche nel caso in cui l’attività simulata sia orientata alla ricerca delle fonti di prova (si pensi ai cosiddetti siti spia utilizzati per il contrasto ai reati pedo-pornografici o alle società finanziarie fittiziamente aperte per “intercettare” capitali illegali).
In entrambi i casi sopra ipotizzati, pare evidente che si predisponga e si organizzi l’acquisizione di una conoscenza sui fatti di causa mediante la strutturazione di un’attività di Polizia con connotati oggettivamente illeciti e per questo minutamente disciplinata dall’ordinamento. Inevitabile, dunque, che il profilo di diritto sostanziale (quello della scriminante art. 51 c.p.) assumesse nel tempo un aspetto vicario rispetto a quanto scaturisce dal rispetto dei presupposti procedurali che conducono alla formazione della prova penale mediante operazioni controllate, ritardate o undercover.
Sarebbe necessario individuare i beni giuridici oggetto di tutela assoluta che, in nessun caso, possono essere intaccati neppure da coloro i quali, operando “sotto copertura”, agiscano in nome di un interesse pubblico superiore. In maniera realistica, bisogna essere coscienti del fatto che non è improbabile, ad esempio, l’eventualità che un infiltrato sia costretto ad esercitare violenza. In tal caso è importante per l’operatore UC, la certezza di poter commettere eventuali delitti senza correre il rischio di incappare nella responsabilità penale. Dovrebbero dunque essere esenti da incriminazione la commissione di quei reati, assolutamente inevitabili per il buon esito dell’operazione e per l’incolumità dell’infiltrato, sempre che essi siano proporzionati al bene oggetto della tutela.
Profili Psico-Socio-Criminologici
Sulla base delle personali esperienze maturate in scenari operativi complessi e pericolosi, ed a pari passo con l’esito dei riscontri che scaturiscono dalle reali difficoltà insite nella gestione di un simile strumento innovativo, prenderò in considerazione le variabili di natura psico-socio-criminologica riscontrabili nella professione dell’Agente UC.
Il lavoro dell’UC è serio e pericoloso, per cui l’operatore deve essere dotato di notevole confidenza nell’attività che svolge, acquisita solo attraverso un serio e complesso addestramento professionale, finalizzato a gestire lo stress senza perdere di vista quegli elementi tecno-operativi che caratterizzano le indagini nelle quali l’agente infiltrato opera. I fattori di rischio sono notevoli: si pensi, ad esempio, alla cattiva gestione del denaro di cui si dispone per l’acquisto di partite di droghe; alla necessità di concludere ad ogni costo l’operazione senza avere una pur minima garanzia di sicurezza personale; o alle situazioni in cui l’indagato si trova in posizione di vantaggio; alla necessità di recarsi in luoghi sconosciuti o non idonei alla sorveglianza (isolati o fuori mano) che mettono l’operatore nelle condizioni di essere catturato come ostaggio. Le insidie sono tante e occorre necessariamente prepararsi per affrontarle nel migliore dei modi.
Un “buon poliziotto” in primis, ed eventualmente l’Agente UC, deve avere una conoscenza del fenomeno criminale in atto (knowledge of the criminal element), che si concretizza in una serie di elementi riferiti alla mentalità/obiettivi/ambiente del contesto delittuoso in cui si opera: profili soggettivi dei criminali, la chiara comprensione dei rudimenti che contraddistinguono il tipo di associazione criminale che si affronta e gli elementi socio-culturali sui cui si fonda, la padronanza delle capacità criminali in termini tecnico-logistici di cui dispone e, più in generale, i tipi di crimini a cui si può andare incontro con la relativa conoscenza e consapevolezza degli elementi penal-processuali ai quali ricondurli. Tutto, dunque, è finalizzato ad ottenere gli elementi di prova, ossia quelli che determinano se un reato sta per essere commesso e/o organizzato, oltre che l’identificazione dei ruoli di ognuno all’interno dell’associazione criminale per dimostrarne l’eventuale vincolo associativo. Obiettivo che può essere raggiunto solo “guadagnando sul campo” la chiave di accesso nell’organizzazione attraverso una particolare attenzione ai legami di amicizia, di rispetto, di omertà: aspetti che non si possono apprendere attraverso la formazione in aula, ma solo attraverso l’esperienza sul campo.
Una serie di fattori e di elementi importanti da considerare, ruotano necessariamente intorno alle modalità maggiormente idonee nella gestione efficace della doppia identità dell’operatore UC; soprattutto quando le condizioni di stress raggiungono la soglia di alert. Il tempo che egli trascorre “sotto copertura”, potrebbe mettere in moto una lenta ma graduale perdita dell’identità originaria, con conseguente crescita del senso d’isolamento, in effetti l’operatore UC deve lottare contro la tendenza ad identificarsi completamente nel ruolo di criminale, arrivando a violare, anche i propri valori morali, (esempio facendo uso di droga o creandosi legami sentimentali con persone afferenti alla famiglia criminale sottoposta ad indagini), allontanandosi così sempre più dal proprio ruolo originario di operatore di Polizia: uno stato confusionale caratterizzato da stati di acuto nervosismo, comportamenti imprevedibili e che raggiunge l’apice, sfuggendo al controllo, perdendo la capacità di distinguere la differenza fra il bene e il male. In questa malaugurata situazione l’Agente UC dovrà contare esclusivamente sul suo eventuale istinto di sopravvivenza.
Una simile attività, dunque, richiede competenze non comuni. Senza dubbio, l’obiettivo della selezione del personale da destinare a simili ruoli professionali e quello dei corsi di addestramento, hanno il fondamentale scopo di individuare le migliori risorse disponibili, ma le capacità a cui faccio riferimento, fanno parte di un insieme di strategie interiorizzate, unitamente ad una serie infinita di conoscenze legate a specifiche situazioni e scenari operativi, che l’agente ha già affrontato nel tempo, configurando e strutturando condotte che saranno messe in pratica in funzione allo scopo prefissato.
Gli effetti negativi dello stress cui l’Agente UC viene sottoposto, possono essere neutralizzati anche attraverso l’aumento del senso di autoefficacia e autostima, che vanno di pari passo con le capacità e competenze (skills) che il soggetto ha assimilato nella sua lunga carriera nelle Forze di Polizia: si acquisisce con il tempo e l’esperienza, la capacità di reagire agli stimoli esterni, ma soprattutto di agire in maniera attiva, che a sua volta, diviene quel punto forza in grado di rendere l’Agente maggiormente protetto dalle trappole psicologiche generate dallo stress psico-fisico. In buona sostanza, si acquisisce la capacità di gestire gli stressors ambientali attraverso un’adeguata attivazione emozionale, supportata da sufficienti stimoli fisici, psicosociali e biologici, e raggiungere risultati positivi in termini investigativi, raccogliendo sufficiente materiale probatorio.
Nel percorso per diventare Agente UC, importante risulta la selezione del personale, anticamera della successiva fase di addestramento. Vorrei sottolineare, purtroppo, che la selezione effettuata attraverso una semplice domanda generica, rivolta a tutti, spesso comporta l’acquisizione di personalità non adeguate al ruolo da svolgere, poiché in realtà proviene da organici inseriti in contesti non operativi (almeno fino a poco tempo fa); colleghi che partecipano al corso per mera curiosità personale o in alternativa, per dare sfogo a un’esistenza lavorativa sedentaria.
Va detto che periodicamente, a dire il vero con una certa frequenza negli ultimi anni, presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, vengono svolti Corsi di formazione per Agenti UC rivolti a personale appartenente ad unità investigative specializzate. Ma la selezione non va confusa con la formazione: selezionare significa individuare un certo numero di operatori scelti da cui attingere il futuro UC da impiegare al momento della necessità.
I metodi di selezione, in continuo miglioramento, potrebbero essere potenziati attraverso l’utilizzo di test psicologici in grado d’inquadrare in via iniziale il potenziale futuro dell’operatore; il briefing psicologico, ad esempio, serve a fortificare il personale da inserire in uno scenario operativo di laboratorio, in cui un’equipe di esperti ne valuta le reazioni e condizioni. La somministrazione delle informazioni all’operatore UC deve ruotare attorno ad una serie di processi:
- Cognitivi, curando le capacità di memorizzazione delle informazioni attraverso una logica lineare, step by step, in considerazione del fatto che l’UC deve agire seguendo modelli di vita quotidiana fittizziamente interiorizzati ed interposti a quelli reali;
- Emotivi, le emozioni sono difficili da controllare, ma comportano un maggiore stato di allerta mobilitando l’istinto di autoconservazione, pregiudicando al minimo la propria incolumità e di conseguenza l’esito dell’operazione in corso;
- Comportamentali, attraverso l’apprendimento delle teorie della comunicazione si cerca di gestire al meglio i rapporti interpersonali, si impara a rispondere in maniera rapida e convincente, senza contraddizioni con quello che si è già detto. Poche domande, poca fretta di concludere un affare, nessuna esuberanza e, soprattutto, nervi d’acciaio.
Durante le operazioni, o al termine di un’operazione, indispensabile risulta la figura dell’analista-consulente. Lo stress-managment dovrebbe essere gestito da personale specializzato esterno all’Amministrazione di Polizia, proprio per evitare possibili inquinamenti ed influenze che derivano da una eccessiva attenzione al risultato investigativo che accrescerebbe, qualora si concretizzasse in esito positivo, la visibilità dell’Ufficio di appartenenza. Inoltre l’UC non può essere abbandonato o trascurato in itinere, frequente dovrà essere la comunicazione con colleghi e supervisori, i quali si preoccuperanno di tenerlo informato su tutto quello che accade all’interno dell’Ufficio di provenienza, intercettando i possibili segnali di “allontanamento” che si concretizzano in perdite di valori etici e morali e di rispetto delle leggi. L’Ufficio di appartenenza deve agire con chiarezza, soprattutto sulle aspettative legate al delicato compito assegnato al suo uomo/UC; le comunicazioni tra e con l’Ufficio, dovranno avvenire tramite di un supervisore preparato e capace di empatizzare con il fondamentale compito di cogliere ed evidenziare, nelle sedi opportune, quei segnali che lasciano trasparire eventuali cedimenti nella gestione e nel controllo della situazione e del ruolo assegnato.
Anche il contesto familiare originario dell’agente infiltrato costituisce una risorsa in grado di fornire, di volta in volta, la linfa vitale per operare nelle migliori condizioni psicologiche. La famiglia d’origine è in grado di supportare l’UC e a sua volta essa stessa deve essere supportata. Si pensi alle mogli di agenti di polizia che patiscono l’assenza del coniuge per lunghi periodi lontano da casa, senza sapere nulla, consapevoli solo del pericolo corso. Occorre, quindi, che l’Agente UC stabilisca i necessari contatti con il proprio coniuge ed eventualmente con i figli ed evitare che perda di vista la propria identità di coniuge e genitore.
L’agente prima o poi rientrerà nel suo ruolo all’interno della famiglia, che in ogni caso ha vissuto la propria quotidianità. Spesso, capita che al proprio rientro, le dinamiche familiari siano diverse da come erano prima della sua partenza. È possibile anche sperimentare in alcuni casi, una sensazione di intrusività dovuta ai nuovi modi di fare e di essere, non più riconosciuti e accettati dalla propria famiglia. I figli, oltre alla mancanza della figura genitoriale, subiscono un’ulteriore sofferenza dovuta alla necessità di tacere/nascondere la realtà della sua lunga assenza dalla propria famiglia.
In operazioni a lungo termine, sarebbe opportuno che l’agente UC avesse la possibilità di avere del tempo necessario per ritornare alla sua vita normale e recuperare spazi, tempi e relazioni personali, ma qualora non fosse possibile, deve essere addestrato a trovare un proprio spazio di riflessione e recupero fisico. All’agente UC è dunque richiesto non solo di avere le capacità di immedesimarsi nel nuovo personaggio, ma ha anche quella di uscirne.
Conclusioni
Nei miei numerosi viaggi in USA, ho avuto modo di apprendere molto grazie al confronto diretto con colleghi e psicologici che operano quotidianamente in simili contesti. La figura dell’Agente UC, in America, viene utilizzata con una certa frequenza e, grazie anche ad un budget di spesa consistente messa a disposizione, il settore di studio e ricerca di riferimento è piuttosto florido. In Italia invece, l’UC è utilizzato solo nel caso in cui non si riescano a raggiungere i risultati sperati, relegando la professione specifica ad un ruolo di nicchia. Sarebbe, invece, opportuna e auspicabile una maggiore ricerca scientifica per approfondirne sia risvolti di natura pratico-operativa che quelli di natura psicologico-emotiva di una simile figura professionale. Le pubblicazioni sull’argomento sarebbero molto utili soprattutto se riuscissero a riassumere ed evidenziare gli aspetti solo accennati in questo contributo. Si consideri, infatti che le attuali sinossi a disposizione e le circolari di indirizzo operativo esistenti, sono redatte da articolazioni burocratiche poco avvezze ad affrontare simili tematiche. Le procedure, soprattutto se standardizzate, spesso non funzionano, vi è dunque l’esigenza di un utilizzo e applicazione che comporti una valutazione reale di ogni variabile sia oggettiva che soggettiva della reale situazione in cui si opera e delle sue possibili conseguenze sull’operatore.
Bibliografia
[1] Per consegna sorvegliata si intende la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal territorio o attraverso il territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competente autorità, al fine di indagare su un reato ed identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso.
[2] Allo stato attuale le azioni sotto copertura sono disciplinate dalle seguenti fonti: art. 97 del D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti, art. così sostituito dall’art. 4-terdecies del D.L. 30/2005, n. 272, convertito nella L. 21/2006, n. 49, passando ad un nuovo art. 97 rubricato “Attività sotto copertura” e non più di “Acquisto simulato di droga”, art. 9 della L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 14 della L. 269/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori”, art. 7, comma 3, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 relativo alla “Materia dei sequestri di persona a scopo di estorsione”.
[3] Causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto: «Non è punibile l’ufficiale e/o l’agente di P.G. che ritarda od omette gli atti del proprio Ufficio nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità»
[4] Art. 97 e 98 del DPR 309/90 in materia di stupefacenti; art. 12 quater del D. L. 306/92 convertito nella L. 356/92 in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso; art. 10 del D. L. 419/91 convertito nella L. 172/92 in materia di estorsione, riciclaggio ed usura; art. 7 del D. L. 8/91 convertito nella L. 82/91 in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione; art. 14 della L. 269/98 in tema di contrasto della prostituzione e pedofilia infantile; art. 4 D. L. 374/2001 convertito nella L. 438/2001 per il contrasto al terrorismo internazionale.